Svizzera: Razzismo o ingiuria?
I giudici del Tribunale federale (TF) di Losanna, hanno sentenziato che dare del “porco straniero” o ” straniero di merda “a qualcuno costituisce un’ingiuria ma non una discriminazione razziale ai sensi del codice penale svizzero. Stesso discorso se gli insulti vengono utilizzati in relazione a singole nazionalità.
Nello specifico il Tribunale federale, si è pronunciato in merito al caso di un poliziotto che nel 2007 aveva fermato, al salone internazionale dell’orologeria e della gioielleria di Basilea, un lgerio richiedente asilo perché sospettato di borseggio ai danni di un cittadino russo. La giustizia della città renana ha condannato il poliziotto a una pena pecuniaria con la condizionale accusandolo di discriminazione razziale.
Il Tribunale federale, cui l’agente ha presentato ricorso, ha annullato la condanna, ritenendo che le esternazioni del poliziotto non sono da considerarsi in rapporto con una determinata razza, etnia o religione come esige l’articolo 261bis del codice penale che punisce la discriminazione razziale: i termini “straniero” o “asilante” – rileva il TF – possono riferirsi a persone di origini e religioni del tutto diverse.
Gli insulti proferiti dal poliziotto nell’esercizio delle sue funzioni, per corte di Losanna,sono certo particolarmente fuori posto e inaccettabili, ma, non vanno oltre il reato di “ingiuria” (art. 177 CP). Il caso torna alla giustizia basilese perché riveda la sua sentenza.