News – Riduzione interessi legali

interessiCon decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre, è stata apportata una significativa modifica alla misura del saggio degli interessi legali.

La disposizione stabilisce che la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del Codice civile è fissata all’1% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1°gennaio 2014, quindi, il 2,5% fino al 31 dicembre 2013 e l’1% dal 1°gennaio 2014.
La variazione del tasso di interesse non è automatica. Il ministro dell’Economia e delle Finanze può modificarlo con decreto da emanarsi non oltre il 15 dicembre, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno (articolo 2, comma 185, legge 662/1996). Se entro tale data non sia fissata la nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.I saggio legale di interesse è stabilito per legge e si applica ai
rapporti tra cittadino e Stato (in primis le pendenze fiscali) e ai contratti in cui non è stato stabilito un interesse diverso tra le parti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *