Iva tassa rifiuti, chieda il rimborso chi ancora non l’ha fatto

Dopo le numerose battaglie portate avanti dall’Associazione Altroconsumo, i cittadini che hanno versato la tassa rifiuti, hanno diritto a percepire il rimborso dell’Iva e chi ancora non l’ha fatto si affretti a presentare domanda. A stabilirlo era già stata una sentenza della Corte di Cassazione del 9 marzo 2012 a seguito di quella della Corte Costituzionale del 2009, che avevano dichiarato un’ovvietà, ovvero che l’Iva sulla tassa rifiuti non è dovuta poiché si tratta di un tributo e come tale dunque non è soggetto ad Iva (imposta sul valore aggiunto) e risulta essere illegale la riscossione della doppia imposizione del prelievo fiscale.

Dopo queste sentenza l’Associazione a tutela dei consumatori “Altroconsumo” aveva presentato petizioni e class action con le quali si chiedeva al governo di prendere una decisione definitiva in linea con le sentenze e di riconoscere ai contribuenti il diritto al rimborso dell’Iva pagata negli anni passati. Tuttavia la confusione derivante dalle conflittuali competenze a ricevere le domande di rimborso al comune o al gestore del servizio, ovvero a chi ha riscosso effettivamente l’entrata, non ha mai portato ad una reale procedura collettiva. Ora si invita chi non lo avesse ancora fatto a procedere con la compilazione del modulo di rimborso di questo illecito ingiustamente perpetrato. Si tratta di verificare dunque se sulla tassa rifiuti sia stata effettivamente applicata l’Iva, di raccogliere tutta la documentazione (fatture, ricevute, comunicazioni) e di recarsi alle due categorie di soggetti interessati: all’ufficio tributi del proprio comune o agli sportelli dell’associazione di categoria. Il termine per presentare istanza dovrebbe essere quello di dieci anni dal pagamento, trattandosi di un indebito oggettivo.

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@vale_gallinari