Garante privacy sulle Assicurazioni
Il Garante della privacy interviene sulle banche dati dei sinistri, fornendo indicazioni in merito agli obblighi di consultazione da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri.
Le nuove regole prevedono che la consultazione da parte delle singole imprese di assicurazione avvenga solo in fase di gestione o liquidazione di ciascun sinistro; che i dati personali di danneggiati e testimoni devono essere conservati nelle banche dati solo per cinque anni dalla data di definizione di ciascun sinistro, decorsi i quali dovranno essere “riversati” su un supporto informatico gestito dall‘Ivass e comunicati dallo stesso solo per esigenze di giustizia o a seguito di esercizio dei diritti di cui all’art. 7del Codice Privacy da parte degli interessati (al termine di tale periodo i dati devono essere cancellati o trasformati in forma anonima).
L’Autorità Garante ha, inoltre, specificato, che è necessario limitare la possibilità di accedere ai dati solo a soggetti effettivamente legittimati, criticando, in questo modo anche la previsione dell’Ivass secondo cui la consultazione delle banche di dati sarebbe consentita anche a “soggetti terzi”. In tal senso, poi, non possono essere ipotizzabili consultazioni di dati personali per scopi diversi da quello che si intende perseguire con tali banche dati e si consiglia l’introduzione di una responsabilità specifica per eventuali violazioni derivanti anche da utilizzi dei dati personali per finalità ulteriori rispetto a quelle che hanno indotto il legislatore ad istituire le suddette banche di dati.