Pubblicità ingannevole sul volantino
Se un prodotto a volantino non si trova nel punto vendita che lo ha reclamizzato, si tratta di pubblicità ingannevole.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza C281/12, pubblicata il 19 dicembre.
“Una pratica commerciale deve essere qualificata come «ingannevole» qualora, da un lato, contenga informazioni false o possa ingannare il consumatore medio e, dall’altro, sia idonea ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. …“I giudici della sesta sezione hanno, stabilito il principio secondo il quale la pratica commerciale scorretta per essere «ingannevole» deve risultare decisiva nell’indurre il consumatore non solo a un acquisto, ma anche a una scelta commerciale che diversamente non sarebbe stata effettuata, come ad esempio la decisione di entrare in un negozio.
La suddetta sentenza nasce da una controversia vertente la tradizionale vendita promozionale effettuata nell’abito della grande distribuzione che offre in vendita prodotti a prezzi vantaggiosi. Nella fattispecie, la reclame su di un volantino pubblicitario prometteva, fin dal titolo, sconti sino al 50%, anche su di un computer portatile. Un attento consumatore aveva proposto un esposto all’Autorità Garante per la Concorrenza e del Mercato, in quanto, durante il periodo di validità della promozione non aveva reperito presso la sede del centro commerciale il prodotto informatico reclamizzato.
L’Autority aveva censurato il comportamento della società che gestisce l’ipermercato per pratiche commerciali scorrette sanzionandola ai sensi del codice del consumo (il d.lgs. 2006/05).
Il Consiglio di Stato chiamato a pronunciarsi sulla domanda di annullamento della sanzione aveva, così, interpellato la Corte di Giustizia.