Responsabilità medica per omessa informazione rischi post-operatori
Il medico ha l’obbligo di informare il paziente, che sta per essere sottoposto ad un operazione, dei rischi derivanti da “eventi straordinari” che si possono verificare durante il trattamento chirurgico e dei rischi post-operatori. Se tutto ciò non è indicato nel consenso informato, il chirurgo e l’ospedale sono responsabili delle eventuali conseguenze del trattamento.
Questa è la decisione presa della Suprema Corte con la sentenza 27751 dell’11 dicembre 2013, che ha accolto il ricorso dei genitori di una ragazza minorenne, morta a seguito di un intervento di tonsillectomia.
I genitori hanno denunciato l’inadempimento contrattuale ex art.1218 c.c ossia la responsabilità extracontrattuale dell’azienda per aver omesso di prestare le dovute informazioni sui rischi connessi all’operazione effettuata sulla figlia e sulle possibili complicanze post-operatorie. Pertanto la richiesta di risarcimento era riferita sia al danno iure hereditatis che al danno morale.
Per la Cassazione: ” Deve essere riservata al paziente, che è l’unico titolare del bene che è oggetto di pericolo per effetto del trattamento operatorio , scrivono gli ermellini , ogni valutazione comparativa del bilancio tra rischi e vantaggi, specialmente quando il male da estirpare non sia particolarmente grave, l’intervento non sia particolarmente urgente, ed i rischi connessi ad esso siano presenti anche se statisticamente eccezionali e di scarso rilievo “.