Referendum costituzionale: disposizioni transitorie nella riforma

Finito con i confronti e ormai sempre più vicini al referendum costituzionale, gli ultimi due articoli del nostro speciale RiCostituente saranno dedicati alle disposizioni transitorie e di coordinamento presenti nella nuova riforma Renzi-Boshi. Si tratta stavolta di capire cosa accadrà, in caso di vittoria del Sì, nel periodo di avvicendamento delle due discipline; quel periodo necessario a far sì che piano piano ci si adegui alla nuova Costituzione.

 

I TEMI: artt. 38-39 della riforma costituzionale (disposizioni consequenziali e di coordinamento; disposizioni transitorie)

 

L’ANALISI: Procederemo ad una elencazione delle modifiche contenute nell’art.38 della riforma, in modo da capire che tipo di coordinamento e quali modifiche sono state spacchettate nei meandri del testo costituzionale.

  • Modifica all’ 48, terzo comma: il voto dei cittadini all’estero riguarderà, come per ogni altro cittadino residente in Italia, solo la Camera dei deputati.
  • L’art.58 è abrogato in quanto sanciva l’elezione a suffragio universale del Senato della Repubblica.
  • Art. 61: si dispone che solo l’elezione della Camera dei deputati avverrà entro settanta giorni dallo scadere della precedente legislatura, mentre la prima riunione della stessa avrà luogo non oltre il ventesimo giorno dalla sua elezione.
  • Si abroga l’art. 62, al terzo comma: in caso di convocazione straordinaria della Camera dei deputati, non anche il “nuovo” Senato verrà convocato.
  • L’art.73, in relazione alla possibilità per le Camere di disporre termini straordinari di promulgazione della legge, viene modificato attribuendo tale prerogativa solo alla Camera dei deputati.
  • Modifiche all’art.81: il ricorso all’indebitamento sarà consentito solo in caso di deliberazione della Camera dei deputati; lo stesso per le leggi di bilancio e rendiconto consuntivo, le quali saranno approvate solo dalla stessa. Per quanto riguarda invece la legge di bilancio e i criteri di equilibrio di spesa nelle pubbliche amministrazioni, anche in questo caso vengono stabiliti solo dalla Camera.
  • Modifiche all’art. 87: il Presidente della Repubblica indice, chiaramente, le elezioni e fissa la riunione solo della Camera dei deputati (laddove il Senato non sarà più elettivo). Inoltre, il Presidente della Repubblica non solo procederà alla ratifica dei trattati internazionali ma anche di quelli relativi l’appartenenza all’Unione Europea. Infine, lo stato di guerra sarà deliberato solo dalla Camera dei deputati.
  • Modifiche al Titolo V: sarà rubricato «Le Regioni, Città metropolitane e i Comuni», in seguito all’abolizione delle Province.
  • Modifiche all’art.120 Cost.: il Governo potrà sostituirsi a organi regionali, comunali ma, chiaramente, non più provinciali (tranne nel caso di Trento e Bolzano).
  • Modiche all’art. 121 Cost.: le proposte di legge formulate dai consigli regionali verranno vagliate solamente dalla Camera dei deputati.
  • Modifiche all’art. 122, secondo comma: trattasi dell’incompatibilità della carica di consigliere regionale e membro della giunta regionale con quella di deputato. Questo perché gli stessi consiglieri saranno parte del Senato, quindi l’attuale regime di incompatibilità andava modificato in questo senso.
  • Modifiche all’art. 132 Cost.: la richiesta di referendum per chiedere l’appartenenza ad altra Regione sarà appannaggio solo dei Comuni, le Province non rilevano più in alcun modo.
  • Modifiche all’art. 133 Cost., il primo comma è abrogato: disponeva come istituire nuove Province.

 

Passiamo ora alle disposizioni transitorie quindi all’art.39 della riforma. Ve ne faremo una breve sintesi, esse concernono le modalità provvisorie di applicazione della riforma, ovvero le norme che permetteranno il passaggio da un testo costituzionale all’altro.

  • Al primo comma si dispone che in «in sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge» per l’elezione del nuovo Senato, nei Consigli regionali ogni consigliere voterà per una sola lista di candidati (fatta di sindaci e consiglieri del loro territorio). Si procede poi nella descrizione delle modalità d’assegnazione dei seggi e determinazione del quoziente elettorale (voti espressi fratto numero di voti espressi).
  • Il secondo comma invece è dedicato alla determinazione del numero di seggi, in virtù del quale si legge: «il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all’ultimo censimento, anche in deroga al primo comma dell’art.57».
  • Il terzo comma, si occupa del “trapasso” vecchia e nuova legislatura, criptico nella formulazione recita: «Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica». Se ne deduce che con l’entrata in vigore della riforma, fino a scioglimento delle Camere, nulla dovrebbe cambiare; dopodiché, per effetto della stessa, non si procederà più alla convocazione dei comizi per l’elezione del Senato, così come lo conosciamo.
  • Il quarto comma è dedicato alla prima convocazione del Senato della Repubblica, entro dieci giorni dalla prima riunione della Camera dei deputati eletta a seguito delle elezioni.
  • Il quinto comma si occupa della proclamazione dei senatori, la quale avverrà per mano del Presidente della Giunta regionale.
  • Al sesto comma leggiamo dell’approvazione della riforma: entro sei mesi dalla data delle elezioni.
  • Al settimo comma si dispone la permanenza nel nuovo Senato degli attuali senatori a vita.
  • L’ottavo comma si occupa dei regolamenti parlamentari, i quali rimarranno vigenti nelle parti compatibili al nuovo testo costituzionale, fino a successive modifiche.
  • Il nono comma tratta della possibilità prevista dal nuovo art. 72 che il Governo chieda alla Camera di deliberare, entro 5 giorni dalla richiesta, che disegno di legge reputato essenziale venga iscritto con priorità all’ordine del giorno, con delibera definitiva entro 70 giorni. Quest’ultimo termine può essere differito non oltre i 15 giorni, nelle disposizioni transitorie si aggiunge che provvisoriamente il differimento non può essere inferiore a 10 giorni.
  • Al decimo comma si specifica che le nuove nomine della Corte Costituzionale sono attribuite alternativamente alla Camera e al Senato. Questo alla prima applicazione del nuovo art. 135, una volta cessati gli attuali giudici costituzionali.
  • L’undicesimo comma si dedica, invece, al giudizio di legittimità costituzionale preventivo sulle leggi elettorali. Attivabile sin da subito nella legislatura in corso.
  • Al dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo comma si tratta invece la disciplina transitoria di Regioni, Regioni a Statuto speciale e della Valle d’Aosta, prorogando di fatto l’applicazione delle attuali leggi regionali sino all’entrata in vigore delle “nuove” leggi delle Regioni con le modalità previste dal nuovo art.117.

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@FedericaGubinel

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