Stop alle multe elevate attraverso autovelox ”nascosti”

autoveloxL’automobilista che ricorre al verbale elevato,contestando la visibilità dello strumento dal quale l’infrazione risulta rilevata,obbliga il Comune della prova contraria ed evita il pagamento della somma e il taglio dei punti-patente se l’amministrazione non integra  le affermazioni contenute nel verbale, cioè, l’attestazione che nei pressi dell’apparecchio di rilevamento si trovasse l’agente accertatore. È quanto afferma il giudice di pace di Vasto con la sentenza 287/13 avv. Alessandra Notaro.

Ribadisce,inoltre,il magistrato onorario che con la riforma introdotta dal dl 117/07 è stato introdotto il principio secondo cui deve essere ben visibile la postazione che rileva in modo automatico la velocità dei veicoli .
Non è, quindi,  sufficiente sostenere di aver rispettato le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del Dl 117/07, in virtù delle quali dev’essere esposto almeno un cartello che segnala il rilevamento elettronico, né che l’agente accertatore fosse posizionato nelle immediatezze dell’apparecchiatura; tali affermazioni, sostiene il giudicante, non possono essere ritenute assistite da fede privilegiata, per quanto provengano da pubblico ufficiale, perché «il concetto di visibilità della postazione è legato alla percezione sensoriale dell’operatore e non è un dato oggettivo e inconfutabile».

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