Riforma costituzionale: artt. 116-117 (rapporto Stato-Regioni)
Va avanti il nostro speciale RiCostituente che delinea le implicazione (anche giuridiche) della nuova riforma costituzionale promossa dal governo Renzi attraverso il confronto articolo per articolo tra nuovo ed attuale testo della Costituzione. Il referendum costituzionale è alle porte perciò informatevi e tenevi aggiornati insieme a noi di LineaDiretta24.it.
I TEMI: art. 116 Cost. e art. 117 Cost. (rapporti Stato-Regioni ed enti locali).
L’ANALISI: L’articolo 116 dell’attuale Costituzione tratta del c.d. regionalismo differenziato ovvero la possibilità che alcune regioni detengano una particolare autonomia in base a principi e materie definiti in Costituzione. Per questo motivo, i primi due commi della norma sono deputati all’elencazione delle già note Regioni a Statuto Speciale: Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto-Adige/Südtirol e Valle d’Aosta; disponendo che esse abbiano «forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale». Idem per le Province autonome di Trento e Bolzano.
Quando nasce il concetto di regionalismo differenziato? Ripercorriamo la storia: il regionalismo differenziato venne introdotto nel 1947, rimasto invariato per anni, subisce delle modifiche con la riforma costituzionale del Titolo V nel 2001 (periodo di forte ascesa e pressione politica da parte della Lega Nord, partito notoriamente federalista soprattutto dal punto di vista fiscale). Già nel 1947 però, i Costituenti rilevavano la necessità “per le grandi isole e le zone mistilingue italiane” (Meuccio Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione) di condizioni particolari di autonomia purché non in contrasto con i principi fondamentali della Carta. Anche oggi, con la nuova riforma costituzionale non si riscontrano particolari novità ai primi due commi dell’art. 116, di fatto rimasti invariati.
Differenze tuttavia ci sono e si notano al terzo comma, il quale attualmente recita: «Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’art.117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’art. 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra Stato e la Regione interessata». Comma che con la riforma viene del tutto stravolto, rafforzando il regionalismo differenziato.
Per capire questo è però necessario introdurre due concetti principali: quello di legislazione concorrente e quello di legislazione esclusiva. Leggendo la Carta Costituzionale infatti, noi sappiamo che in base all’art. 117 lo Stato riserva per sé talune materie in cui ha legislazione esclusiva (legifera solo lui), altre in cui le Regioni concorrono alla legislazione (legiferano insieme: lo Stato detta i principi, le Regioni attuano questi principi e delineano la disciplina nel dettaglio), mentre in tutte le discipline non richiamate nella norma la legislazione spetta esclusivamente alle Regioni (competenza legislativa esclusiva e residuale delle Regioni). Appresi questi concetti, ora, possiamo andare a valutare cosa cambia con la riforma e perché il “regionalismo differenziato” viene di fatto accentuato. Il comma tre, cosa diceva? Che TUTTE le Regioni possono rivendicare competenze legislative ulteriori, ciò significa che in via eccezionale possono chiedere allo Stato di acquistare in una materia non di loro competenza la possibilità di legiferare in quella materia. Quali sono le materie? Quelle al terzo comma del 117 ovvero quelle di legislazione concorrente, quelle che attengono alla giurisdizione e alle norme processuali nei limiti della giustizia di pace, inoltre istruzione, ordinamento scolastico anche universitario fino a tutela e valorizzazione dei beni culturali. Questo istituto venne introdotto nel 2001, ma di fatto non è stato mai utilizzato. La riforma Boschi interviene, tuttavia, potenziandolo e ampliando il novero di materie a fronte del quale le Regioni potranno utilizzarlo (ovvero su cui chiedere di poter legiferare). Tali nuove discipline sono: giustizia di pace, politiche sociali, istruzione, commercio con l’estero, beni culturali, ambiente e governo del territorio. In definitiva, la riforma impronta un cambiamento radicale ed una contraddizione di fondo: amplia per tutte le Regioni la possibilità di legiferare in materie non di loro competenza, elimina il Titolo V, ma mantiene di fatto per le Regioni a Statuto Speciale le forme di autonomia previste dallo stesso (anche se in parte dovranno rivedere i propri Statuti).
Riforma costituzionale: art.116-117 (rapporto Stato-Regioni)
Passiamo ora all’art. 117 il cui testo (nuovo e attuale) è irreplicabile per esigenze di sintesi, ma che in linea di massima si occupa del ripartimento di competenze legislative tra Stato e Regioni. Si legge nell’attuale testo che la potestà legislativa è esercitata da Stato e Regioni nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari e degli obblighi internazionali. I commi successivi elencano poi le materie in cui lo Stato ha competenza esclusiva, concorrente, infine introducendo il concetto di legislazione esclusiva e residuale delle Regioni (in pratica ritornano i concetti di cui sopra). L’attuale articolo ha perciò un’impostazione elencatoria: ci dice dove l’ultima parola è dello Stato, dove è delle Regioni e dove è di entrambi. Cosa cambia con la riforma? Beh, il nuovo art. 117 è completamente differente. Ecco i principali elementi innovativi:
- La prima novità riguarda l’introduzione della “clausola di supremazia” ovvero la possibilità del Governo per «la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale» di intervenire, quindi approvare leggi normalmente di competenza delle Regioni. Ora data la vaga formulazione dei presupposti per avvalersi di tale clausola, si può pacificamente dire che essa potrà essere utilizzata “a piacere” dal governo ogni qualvolta riterrà opportuna una tale invasione.
- Viene modificata la ripartizione delle competenze esclusive dello Stato, in pratica vengono aumentate quelle di competenza esclusiva statale.
- Viene eliminata la competenza concorrente (lo Stato detta i principi e le Regioni legiferano nel dettaglio). Competenza che però sembra riemergere attraverso la previsione di materie definite “disposizioni generali e comuni”.
- Resta, nelle materie non indicate tra quelle a competenza esclusiva statale, la competenza residuale delle Regioni. Tuttavia la norma è ambigua perché alcune materie vengono indicate come esclusive delle Regioni, altre no. In pratica la norma non si limita a dire, come ha fatto finora, che le materie non indicate sono automaticamente a legislazione esclusiva regionale ma alcune le elenca, altre le lascia all’immaginazione. Questo implica il rischio di nuovi conflitti di competenza dinanzi alla Corte Costituzionale
- Viene riaccentrata a livello statale la disciplina degli enti locali per garantire più omogeneità tra le Regioni.
In ultimo va fatta un’ulteriore considerazione in merito agli enti locali. La legge Delrio ha abolito le Province che infatti sono scomparse anche dal nuovo testo di riforma costituzionale. Va tenuto presento però, che al posto delle Province ci saranno comunque degli organi di coordinamento tra i Comuni denominati “enti di area vasta”, con il rischio che essi diventino una replica delle prime vanificando ogni sforzo di razionalizzazione della spesa.
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