I PRESUPPOSTI DEL LAVORO A PROGETTO AL FINE DI EVITARE LA SUBORDINAZIONE

Il restyling della riforma Fornero (legge 92/12) sul lavoro parasubordinato ha toccato in maniera decisa anche le collaborazioni a progetto: le modifiche introdotte hanno infatti imposte regole più stringenti per i committenti, per non rischiare la conversione del rapporto nel perimetro della subordinazione.

L’ultimo intervento in materia – Dl 76/2013 – ha introdotto ulteriori modifiche, senza però cambiare il quadro sostanziale disciplinato dalla riforma del lavoro.
In particolare, la legge 92, ha introdotto due regimi di presunzione.
In base al primo, la mancanza di uno specifico progetto fa scattare un contratto subordinato a tempo indeterminato: si tratta di una presunzione assoluta che non ammette prova contraria.
Vi è poi un secondo regime di presunzione “attenuata”, che si verifica invece quando l’attività del collaboratore è svolta con modalità analoghe a quelle dei dipendenti del committente, a meno che non si tratti di prestazioni dì elevata professionalità.
In queste ipotesi è ammessa la prova contraria.
Le altre modifiche hanno inciso su tre aspetti: la specificità del progetto, l’istituzione del “compenso minimo” e le ipotesi di recesso. Intanto, i contratti devono essere «riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente» legati a un risultato finale da raggiungere: la riforma ha peraltro escluso che il progetto possa essere la semplice riproposizione dell’oggetto sociale del committente e che l’attività possa consistere nello svolgimento di compiti «esecutivi o ripetitivi» (quindi privi di’progettualità”).
Sul punto, il Dl 76/2oo3 ha sostituito la disgiuntiva “o” con la congiunzione “e”, con l’effetto che il ricorso al lavoro a progetto risulta incompatibile laddove si riferisca ad attività che si risolvano nella semplice attuazione di quanto impartito dal committente unitamente al fatto che risultino elementari.
Sul fronte del compenso, la sua definizione è stata invece traghettata dalla riforma a connotazioni tipiche del lavoro subordinato.
Infine, il recesso dal 18 luglio 2012 non è più lasciato alla libertà negoziale delle parti ma può avvenire senza termine solo in alcune fattispecie.
Occorre altresì precisare come il recente intervento del Dl 76/2013 abbia sancito il principio in base al quale non potrà più essere provata la sussistenza di un contratto a progetto, se lo stesso non risulta da atto scritto.
In tema di ammortizzatori occorre poi rammentare che i lavoratori parasubordinati possono godere di una indennità “una tantum“, in occasione di sospensione dell’attività lavorativa.
Il sussidio è rivolto ai co.co.co di cui all’articolo 61,comma 1, del Dlgs 276/2003, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, che possano vantare una serie di requisiti specifici ed è pari al 7% del minimale annuo di reddito (15.357 euro per il 2013), moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate nell’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.

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