Cassazione e buche: il comune risarcisce

Cassazione e buche sul manto stradale? Questa volta la suprema Corte”si schiera” dalla parte del cittadino e chiama il comune a risarcire i danni causati da cadute per buche sulle strade.

Lo ha stabilito ieri la terza sezione della Cassazione che rovescia il verdetto precedentemente dato dai giudici di primo e secondo grado sul caso del danno da buca.

Taranto, strada sconnessa e piena di rappezzi, persino un cartello di divieto per il transito di mezzi pesanti per il rischio di crollo, una donna cade in una delle tante buche che vestono quell’asfalto, cita in giudizio il comune di Taranto per il risarcimento danni ma i giudici rigettano il ricorso nel merito, poi arriva la sentenza della Cassazione a ribaltare tutto.

Il ricorso era stato precedentemente rigettato poiché i giudici ritenendo l’evidenza delle buche elemento imprescindibile e sostenendo che non vi fossero insidie, attribuivano la causa- effetto della caduta alla sola negligenza del distratto passante, ma la Cassazione evidenzia il grottesco paradosso e rileva che  “posto che  il comportamento del danneggiato possa anche concorrere, il fatto che una strada risulti molto sconnessa, con altre buche e rappezzi, non costituisce, di per sé, un’esimente per l’ente pubblico, altrimenti, si dovrebbe ritenere che quanto più un ente pubblico mantenga le proprie strade in una situazione di incuria e di dissesto, tanto più lo stesso ente vada esente da responsabilità, dovendosi far carico solo all’utente delle conseguenze del dissesto stradale. L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dal fatto che l’una o l’altra dipendano da scelte discrezionali della P.a.” la Cassazione poi definisce una volta per tutte l’apporto del passante e afferma che “su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove possa qualificarsi come abnorme e cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto”.

Dunque la responsabilità viene attribuita sostanzialmente all’ente che non compie la manutenzione e non vigila sulla stato delle sue strade, ora al via una pioggia di ricorsi.

 

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