Riforma costituzionale: gli articoli 60, 63, 64

Continuiamo il nostro speciale RiCostituente, analizzando stavolta gli articoli 60, 63, 64 della Costituzione a confronto con il nuovo testo di riforma costituzionale approvato dal governo Renzi, oggetto di referendum popolare il prossimo ottobre. Seguiteci e fateci sapere cosa ne pensate.

 

I TEMI: Art. 60 (Durata della Camera dei Deputati); art. 63 (Presidente e Ufficio di presidenza, seduta comune, limitazioni alle cariche nel Senato); art. 64 (Funzionamento interno delle Camere).

 

Riforma costituzionale: gli articoli 60, 63, 64

L’ANALISI – COSA CAMBIA? Parliamo dall’art. 60 che disciplinava la durata di Camera e Sanato e che con il nuovo testo della riforma disciplinerà solo la durata della Camera dei Deputati. La modifica a questo articolo da parte della riforma Renzi coinvolge ambo i commi dell’articolo 60 semplicemente eliminando la parte riguardante il Senato della Repubblica, che viene escluso. Se prima, perciò, l’art. 60 prevedeva che «la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni», aggiungendo «la durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra», oggi tale articolo ci dice che sarà solo la Camera dei deputati a durare cinque anni, termine per essa ed essa soltanto prorogabile in caso di guerra. Tutto ciò, evidentemente, in ragione del fatto che il “Nuovo Senato” non ha più una composizione di diretta elezione da parte dei cittadini, indi per cui anche la durata della sua legislatura dipenderà da quando e come i “senatori regionali” di seconda elezione si insedieranno in Senato. Ora, essendo tale Senato composto da consiglieri regionali, ognuno di essi eletto in periodi diversi, questi ex neo art.57 avranno un mandato che coincide con quello degli organi delle istituzioni territoriali. I critici della riforma, perciò, paventano il rischio che il Senato diventi:  una camera ad ore, dove si entra e si esce senza alcuna logica, né omogeneità. Le maggioranze all’interno del Senato saranno di volta in volta diverse a seguito dei diversi esiti delle elezioni amministrative, con rimpasti e  continui cambiamenti. Tutto ciò più che un fattore di accelerazione dei lavori parlamentari, potrebbe portare persino ad un rallentamento.

 

Art. 63. Il primo comma dell’articolo 63 della Costituzione rimane invariato, ciò significa che ambo le Camera continueranno ad eleggere il proprio Presidente ed Ufficio di Presidenza. A cambiare i commi successivi, mentre l’attuale testo prevede al secondo comma: «Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e L’ufficio di Presidenza sono quelli della Camera dei deputati» e chiude il discorso. Il nuovo testo dell’art. 63 aggiunge un ulteriore comma e si dilunga. Innanzitutto recita che: «il regolamento stabilisce in quali casi l’elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell’esercizio di funzioni di governo regionali o locali»; un comma chiaramente di coordinamento rispetto al fatto che i neo-senatori avranno sia incarichi di governo locale che istituzionali nel “Nuovo Senato”. Il testo quindi appare come un chiaro rinvio ai regolamenti parlamentari (fonte di rango inferiore rispetto alla Costituzione) nella disciplina di tale “limitazioni”. Saranno gli stessi senatori a decidere in autonomia come e quando coordinare il proprio lavoro di governo locale e regionale con quello all’interno del Senato.

 

Art. 64. Anche per l’art. 64 il primo comma rimane invariato, ciò significa che sia il nuovo Senato che la Camera continueranno ad approvare autonomamente i propri regolamenti (fonte che resta centrale se si pensa che, vedi sopra, ai regolamenti fa spesso rinvio la stessa Costituzione). Varia invece il secondo comma, che si aggiunge nella nuova riforma prevedendo un nuovo rinvio: «I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo Statuto delle opposizioni». Qui incontriamo il primo nodo della riforma, sembra infatti una contraddizione prevedere che saranno i regolamenti delle Camere a disciplinare lo “Statuto delle opposizione” laddove i regolamenti delle Camere vengono approvati dalla maggioranza, non dalle opposizioni (tra l’altro la maggioranza partorita dall’Italicum, legge elettorale a forte impronta maggioritaria). Un dettaglio che non può essere trascurato e che sembrerebbe apparire come una compressione del ruolo delle minoranze in Parlamento. Andando avanti nella lettura del nuovo testo costituzionale, si nota come a cambiare è il comma in merito al diritto dei membri del Governo ad assistere alle sedute delle Camere, diritto già presente nell’attuale costituzione, tuttavia la nuova riforma tende a specificare che tale diritto spetta ai membri del Governo: «anche se non fanno parte delle Camere», una puntualizzazione che pare rinvii alla storia recente. In ultimo il nuovo articolo 64 che, specifichiamo, con la riforma Boschi si comporrà di 6 commi a dispetto degli attuali 4 commi, aggiunge il dovere per i membri del Parlamento di «partecipare alle sedute dell’Assemblea e ai lavori delle Commissioni», come nel tentativo di abbattere l’assenteismo nelle istituzioni per una maggiore responsabilizzazione della classe dirigente.

Riforma costituzionale

 

 

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@FedericaGubinel

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