Multe sulle strisce blu: la Cassazione dice no
Multe sulle strisce blu non valide se il tagliando del pagamento non è ben esposto, lo dice la Cassazione
Multe sulle strisce blu non saranno più un problema per chi non espone sul parabrezza dell’auto il ticket del pagamento. Questo è quanto chiarisce una sentenza della Cassazione di poche ora fa (Cass. sent. n. 8282/16.) nella quale si specifica che il codice della strada non presenta una norma che stabilisca espressamente la posizione in cui debba essere collocato il tagliando del pagamento, ma impone solamente che questo sia visibile ai fini di agevolare il controllo da parte del vigile o dell’ausiliare del traffico. L’importante, quando si tratta di un parcheggio sulle strisce blu, è che i conducenti abbiano cura di segnalare in modo accessibile ai controllori l’orario di inizio della sosta, individuando una collocazione facilmente visibile nella parte anteriore della macchina. Il ticket può quindi essere appoggiato sul cruscotto o sul sedile anteriore dalla parte del passeggero, a discrezione del guidatore.
Nel caso il ticket non sia esposto sul parabrezza, questo non legittima la multa sulle strisce blu per infrazione alle norme della sosta a pagamento. Tuttavia, nel caso si venga multati, l’automobilista non ha diritto di chiedere anche la condanna alle spese dell’amministrazione, in quanto avrebbe potuto evitare il contenzioso scegliendo una collocazione più idonea per il tagliando di pagamento. Infatti il vigile o l’ausiliario del traffico vengono sollevati da ogni responsabilità in quanto il loro operato è corretto: dal momento che non si accorge della presenza del tagliando, il controllore compie il proprio dovere facendo una contravvenzione. In questo caso la multa è determinata piuttosto da un comportamento erroneo dell’automobilista. Dunque la Cassazione rimette al buon senso civico di colui che sosta nel parcheggio la possibilità di evitare una multa sulle strisce blu, scegliendo accuratamente un posto chiaramente visibile per collocare il ticket.