LA MONETIZZAZIONE DELLE FERIE
La mancata fruizione delle ferie deve essere indennizzata, anche se non dipende da esigenze di servizio.
Lo ha precisato la Cassazione che, con la sentenza avente n. 18168, ha confermato il pagamento, deciso dai giudici dì merito, della indennità sostitutiva a favore di un dipendente regionale per un monte ferie non godute.
La vicenda è arrivata nelle aule di giustizia in quanto, a fronte della richiesta dei dipendente, la Regione aveva negato il pagamento affermando, tra l’altro, che il contratto collettivo nazionale imponeva la monetizzazione solo delle ferie non godute per esigenze di servizio. Ma il Tribunale, con un differente ragionamento condiviso anche della Corte d’appello, aveva accolto il ricorso del dipendente sottolineando il carattere irrinunciabile delle ferie.
La Regione ha quindi portato la vicenda in Cassazione, che, a sua volta, ha rigettato il ricorso.
In particolare, i giudici hanno affermato il principio secondo cui, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, se in concreto non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva. Indennità, precisa la Corte, che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene, vale a dire, più specificatamente: il riposo con il recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l’opportunità di svolgere attività ricreative e simili. Per altro verso, l’indennità costituisce erogazione anche di natura retributiva in quanto rappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l’eventuale responsabilità del datore di lavoro per il loro mancato godimento.
Del resto, la Cassazione ha escluso che le clausole del contratto collettivo possano bloccare la monetizzazione delle ferie.
Infatti, ha precisato l’estensore, in considerazione del carattere irrinunciabile delle ferie, la clausola del contratto collettivo, anche se esclude la loro monetizzazione, va interpretata nel senso che il dipendente ha il diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva se la mancata fruizione non è dipesa da una causa a lui imputabile. Una pronuncia questa in linea con la sentenza 16735 del 4 luglio 2013, con cui la Cassazione ha affermato che il fatto che il dipendente non abbia avanzato forma e richiesta di ferie è indifferente ai fini della loro mancata fruizione e, quindi, per la conseguente monetizzazione.