I DISPOSIITIVI DI PROTEZIONE
È legittimo il licenziamento del dipendente che ha rifiutato, ripetutamente di utilizzare i dispositivi di protezione individuale predisposti dal datore di lavoro e obbligatori per l’accesso al lavoro, e che non ha osservato l’ordine di servizio di provvedere al ritiro, per l’utilizzo, dei dispositivi stessi.
Il principio di cui sopra risulta da una recente sentenza della Cassazione.
Nello specifico una società era incaricata della manutenzione nello stabilimento di una raffineria ove l’accesso era consentito soltanto ai lavoratori muniti di particolari dispositivi di protezione individuale.
Il datore di lavoro, pertanto, imponeva ai propri dipendenti varie disposizioni organizzative, tra cui alcune sull’utilizzo dei Dpi.
Un lavoratore, impegnato nella manutenzione rifiutava, in più occasioni, di ricevere i dispositivi ed il datore gli infliggeva prima sanzioni disciplinari conservative e successivamente procedeva al licenziamento.
Il dipendente impugnava quindi il provvedimento dinnanzi ai giudici di merito, ma il ricorso veniva rigettato in entrambi i gradi di giudizio. L’appello, in particolare, confermava la legittimità del licenziamento in considerazione del grave inadempimento del lavoratore e quest’ultimo ricorreva in Cassazione, contestando, tra l’altro, al giudice di merito varie erroneità, vale a dire: aver dato per scontato il suo rifiuto di ricevere i dispositivi di sicurezza individuale, aver valutato come definitivi i provvedimenti disciplinari inflittigli e aver considerato avvenuta la consegna dell’ordine di servizio divenuto, poi, base del licenziamento. I giudici di legittimità ripercorrono quindi, sulla base della sentenza di merito, il susseguirsi degli eventi e rilevano che, preso atto dell’inadempimento del lavoratore alle sue istruzioni, il datore di lavoro aveva dapprima inflitto due sanzioni disciplinari conservative, rimaste sospese poiché impugnate dal dipendente.
I contenuti di tali sanzioni, sottoposte dal datore alla valutazione giudiziale della legittimità della loro irrogazione, avevano consentito al giudice del licenziamento di compiere una valutazione complessiva del merito e della reiterazione della condotta addebitata al licenziato. Inoltre dagli atti si poteva rilevare che, in un secondo tempo, il datore aveva nuovamente richiesto al lavoratore l’utilizzo dei Dpi.
Dal giudizio di merito risultava anche chiaro che, dopo il nuovo rifiuto senza alcuna una giustificazione, il datore aveva inibito l’accesso al luogo di lavoro per impedire che la prestazione di lavoro fosse eseguita in condizioni prive di sicurezza e, comunque, tali da potergli procurare un pregiudizio alla sua integrità fisica.
Risultava, infine, evidente che, solo a conclusione di tale percorso ed una volta contestatagli la violazione di doveri di sicurezza e di quanto previsto dal Codice disciplinare e dalle norme sul rapporto di lavoro, il datore aveva irrogato il licenziamento.
Per la Cassazione, il ricorso deve essere quindi rigettato poiché il giudice aveva correttamente proceduto, ricostruendo gli eventi e valutando sia il complessivo comportamento addebitato al lavoratore, sia la legittimità della condotta del datore nell’impedire l’accesso al lavoro al dipendente refrattario alle misure di sicurezza e, successivamente, nel licenziarlo.