Test etilometro: nullo senza avvocato
È nullo l’accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro effettuato senza che l’interessato sia edotto della facoltà di nominare un difensore di fiducia.
È quanto emerge dalla sentenza 1619/13, emessa dall’ufficio Gip del tribunale di Milano (giudice Donatella Banci Buonamici).
Nelle motivazioni della sentenza,il giudice spiega che l’ accertamento mediante etilometro dello stato di ebbrezza ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992,285,art.186 comma 4, è da considerarsi tecnico irripetibile, vista l’alterabilità, modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto dell’analisi.
L’ obbligo di avvertire l’automobilista del diritto di farsi assistere da un legale non ricorre unicamente nel caso in cui l’accertamento venga eseguito in via esplorativa. E’ obbligatorio invece quando è la stessa polizia giudiziaria a dare atto che al momento dell’accertamento risulta possibile desumere lo stato di alterazione del conducente da elementi sintomatici come gli occhi lucidi e l’alito vinoso e che in caso di mancato adempimento dell’obbligo il decreto penale di condanna deve essere annullato perché il fatto non sussiste.