Nullo il licenziamento per scarso rendimento sul posto di lavoro
Non può essere licenziato il dipendente che non raggiunge gli obiettivi anche se esigibili dal datore di lavoro.
Non è sufficiente per il licenziamento del lavoratore che la prestazione lavorativa sia inferiore ai minimi contrattuali. L’azienda può provvedere al licenziamento solo se dimostra un grave inadempimento degli obblighi contrattuali. (Cass. 173171/13)
Per gli ermellini, il rendimento lavorativo inferiore al minimo contrattuale non integra di per sé l’inesatto adempimento che a norma dell’articolo 1218 del codice civile si presume imputabile a colpa del debitore fino a prova contraria: l’obbligazione costituita in capo al dipendente resta in un certo qual modo, di mezzi e non di risultato.