L’ESTENSIONE DELLA NORMATIVA CIRCA L’IMPUGNATIVA DEL LICENZIAMENTO
A seguito della certificazione dei contratti a norma degli artt. 79 e 80, D.lgs. n. 276/2003 viene oggi resa opponibile ai terzi la liceità e legittimità del contratto fino all’accoglimento con sentenza di merito di uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell’art. 80, D.lgs n. 276/2003.
Infatti il contratto certificato produce ex se effetti vincolanti e non contestabili anche per i terzi, e tale “stato” è superabile solo attraverso una sentenza di merito.
Al riguardo, circa l’impugnabilità giudiziale di tale certificazione, ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 276/2003, è possibile proporre ricorso dinnanzi il giudice del lavoro territorialmente competente – sempre previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione davanti alla commissione che ha effettuato la certificazione ed entro il termine di prescrizione del diritto fatto valere – esclusivamente per i seguenti motivi: errore di qualificazione del contratto; difformità tra il programma negoziale certificato e la successiva attuazione.
In definitiva: fino a quando il contratto “certificato” non viene annullato, l’accertamento ivi contenuto fa “stato” tra le parti ed il giudice non può in alcun modo discostarsi dalla volontà espressa dalle parti.
Tale principio è stato recentissimamente ribadito dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Roma che, con sentenza n. 2978/2012, con dovizia e puntualità di motivazione ha affermato che “In altri termini il contratto certificato produce ex se effetti vincolanti e non contestabili anche per i terzi, in via provvisoria e tendenziale; tale presunzione e superabile solo attraverso una sentenza di merito.
Quindi, il contratto certificato crea un effetto immediato di stabilizzazione delle situazioni giuridiche soggettive e di tendenziale certezza e durevolezza dei patti.
Le conseguenze più rilevanti sono rapporti coi terzi, ai fini contributivi, assicurativi e fiscali. Infatti, gli enti preposti dovranno determinarsi rispettando le risultanze della certificazione, sino all’eventuale diverso accertamento giudiziale (al contrario del consueto iter che muove dall’accertamento ispettivo ed arriva alla iscrizione a ruolo del credito, cosi come leggesi nella Circolare INPS n. 71/2005)”.
Dunque oggi, l’accertamento compiuto in sede di certificazione, in virtù del principio di certezza pubblica e quindi anche dell’affidamento, è vincolante ed opponibile sino ad un diverso compiuto vaglio processuale.
La norma è sostanzialmente un corollario della ritenuta piena forza legale dell’atto ed è un precipitato logico della presunzione generale di legittimità degli atti amministrativi; il precetto è assai significativo nel senso della tendenziale persistenza dell’accertamento operato in sede di certificazione sino alla diversa compiuta dimostrazione; sino a questo momento la stessa fa stato ed è come tale incontrovertibile delle parti ed opponibile anche ai terzi, senza margini di libera disponibilità.