LA CONDOTTA ANTISINDACALE
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro rinnovi un accordo sindacale in scadenza, in attesa dell’applicazione della nuova disciplina sulla rappresentanza, quest’ultimo non è obbligato a concludere un accordo collettivo aziendale con i medesimi sindacati che avevano firmato il precedente accordo.
Infatti la Sezione Lavoro della Cassazione civile, con la sentenza n. 14511 del 10 giugno 2013, ha così statuito precisando, altresì, che nell’attuale sistema normativo della attività sindacale, non vige il principio della necessaria parità di trattamento tra le varie organizzazioni sindacali.
Tale comportamento del datore di lavoro potrà considerarsi antisindacale ai sensi dell’art 28 dello Statuto dei lavoratori solo ove risulti un uso distorto da parte del datore medesimo della sua libertà negoziale, produttivo di un’apprezzabile lesione della libertà sindacale dall’organizzazione esclusa.
La fattispecie esaminata dalla Suprema Corte riguardava un sindacato del credito cooperativo che si era visto rigettare il ricorso proposto nei confronti di una banca che aveva sostituito un precedente accordo con un altro stipulato con soggetti diversi ed il nuovo trattamento era poi stato imposto anche agli iscritti del sindacato non stipulante nonostante l’esplicita volontà contraria.
E’ stato infatti ritenuto che il comportamento del datore di lavoro, il quale applichi il contratto collettivo concluso con alcune organizzazioni sindacali soltanto ai lavoratori aderenti all’accordo e non anche ai dipendenti che, iscritti al sindacato che ne rifiuta la sottoscrizione, non intendano aderirvi, non concreta gli estremi della condotta antisindacale vietata dall’art. 28 del predetto Statuto, non rilevando a tal fine l’eventuale danno economico subito dal singolo lavoratore, con le possibili ripercussioni sulla sua decisione di continuare ad aderire al sindacato che rifiuta il contratto.
Per quel che riguarda lo Statuto dei diritti dei lavoratori e le sue possibili violazioni, la sentenza precisa che per i sindacati, ai fini del riconoscimento di una maggiore tutela, il criterio della maggiore rappresentatività, che non impone un’uguaglianza di trattamento dei sindacati forniti di tale requisito, non impone tantomeno l’estensione ad associazioni sindacali diverse da quelli stipulanti condizioni dell’esercizio dell’attività sindacale riconosciute da contratti collettivi, più favorevoli di quelle previste per legge.
Testualmente la Suprema Corte ha così affermato che “il datore di lavoro non ha quindi l’obbligo assoluto neppure di aprire le trattative per la stipula di contratti collettivi con tutte le organizzazioni, potendosi configurare l’ipotesi di condotta antisindacale prevista dall’art. 28 dello Statuto dei lavoratori solo quando risulti un uso distorto da parte del datore medesimo della sua libertà negoziale, produttivo di un’apprezzabile lesione della libertà sindacale dall’organizzazione esclusa”.