LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO A PROGETTO

La Legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd. “Collegato lavoro”) e, più specificatamente, l’art. 32 della predetta legge, ha introdotto nuovi termini di decadenza dell’impugnativa del licenziamento e li ha estesi a fattispecie diverse dal provvedimento risolutorio in argomento.

Figurano, infatti, tra queste fattispecie – oltre alle ipotesi di licenziamenti ovvero alla impugnativa circa la (il)legittimità del termine apposto ai contratti di lavoro – il recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto.
Più specificatamente, a seguito delle modifiche di cui al Collegato Lavoro, attualmente l’art. 6 della Legge 15 luglio 1966, n. 604 stabilisce che “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta”.
A sua volta l’art. 32 (della l. 183/2010) al III comma prevede che: “Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine; b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nelle modalità a progetto, di cui all’articolo 409, numero 3, del codice di procedura civile”.
Il IV comma stabilisce, invece, che “Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine; b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge; c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento; d) in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”.

 

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