L’INCOSTITUZIONALITA’ DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ PER LE PENSIONI D’ORO

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 116/13, ha di fatto chiarito come il prelievo straordinario (dal 2011 al 2014) del 5-10% sulle super pensioni, ossia quelle pensioni pubbliche e private superiori rispettivamente ai 90 mila, ai 150 mila e ai 200 mila euro lordi l’anno, «ha natura certamente tributaria»

e quindi illegittimo in relazione agli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 53 della Costituzione secondo cui “tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, il sistema tributario è ispirato a criteri di progressività”, cancellando dunque il “contributo di solidarietà”, ovvero il prelievo extra su tutte le cosiddette “pensioni d’oro” che era stato introdotto nell’estate 2011 dal governo Berlusconi e poi confermato dal governo Monti.
Infati, la c.d. Manovra Estiva 2011 (legge 111/2011) disponeva che dal primo agosto 2011 fino al 31 dicembre 2014 i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superassero 90.000 euro lordi annui, fossero assoggettati a un contributo di perequazione del 5% della parte eccedente l’importo fino a 150.000 euro; pari al 10% per la parte eccedente 150.000 euro; e al 15% per la parte eccedente 200.000 euro.
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata di fronte alla Consulta dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, a seguito del ricorso di un magistrato presidente dello stesso organo fino al 21 dicembre 2007.
La sentenza in argomento afferma altresì che: “Al fine di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, il legislatore ha imposto ai soli titolari di trattamenti pensionistici, per la medesima finalità, l’ulteriore speciale prelievo tributario oggetto di censura, attraverso una ingiustificata limitazione della platea dei soggetti passivi”.
Il giudizio di irragionevolezza dell’intervento legislativo appare ancor più palese, poiché il trattamento pensionistico ordinario ha natura di retribuzione differita, così come già statuito dalla stessa Corte (fra le altre sentenza n. 30 del 2004, ordinanza n. 166 del 2006).
Dunque il maggior prelievo rispetto ad altre categorie risulta evidentemente discriminatorio, gravando solo ed esclusivamente su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro.

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