LA RESPONSABILITA’ DEL COMMITTENTE PER L’INFORTUNIO SUL LAVORO
La Sezione lavoro della Suprema Corte, con la sentenza n. 14207 del 5 giugno 2013, si è espressa circa l’infortunio sul lavoro e la possibile responsabilità del committente.
Per una migliore analisi dell’istituto occorre evidenziare alcune fonti normative di riferimento quali l’art. 2087 cod. civ. e l’art. 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626.
Il primo è espressione del principio del neminem laedere per l’imprenditore, mentre il secondo disciplinando l’affidamento di lavori in appalto all’interno dell’azienda, stabilisce l’obbligo per il committente, nella cui disponibilità permane l’ambiente di lavoro, di adoperare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, non rilevando dunque la circostanza che i lavoratori impiegati siano dipendenti di un’impresa appaltatrice; difatti resta comunque a carico del committente l’onere di fornire un’informazione adeguata ai singoli lavoratori e non soltanto all’azienda appaltatrice nel suo complesso, sia in materia di coordinazione con l’appaltatrice per l’attuazione degli strumenti di prevenzione e protezione dei rischi connessi, sia alla disposizione dei luoghi di lavoro anche relativamente alla presenza sul posto di strumenti di lavoro pericolosi.
Nello specifico il giudice di primo grado stabiliva che l’incidente mortale, occorso al dipendente doveva imputarsi per il 25% al medesimo lavoratore, per il 25% all’altro dipendente e per il 50% al committente, condannando in solido questi ultimi due e la suddetta compagnia assicuratrice al risarcimento del danno ai congiunti del dipendente.
Avverso la sentenza in argomento è stato presentato il ricorso in appello che ha riformato parzialmente la sentenza respingendo la domanda nei confronti dell’altro lavoratore e condannando la società e per essa l’impresa assicuratrice ad una somma ridotta.
La Suprema Corte, con la sentenza in argomento, rigettando il ricorso presentato dall’azienda committente, ha quindi confermato la decisione dei giudici di merito sulla rilevata responsabilità della committente, statuendo che la colpa dell’accaduto ricade sul committente in considerazione della mancata adozione di tutte le misure preventive necessarie, nonché dell’omessa vigilanza all’interno del cantiere concretizzatasi nel mancato rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro.
Infatti, essendo comunque ritenuto colposo il comportamento del committente che non abbia provveduto ad onorare il vincolo d’informazione, così come stabilito per legge, l’omissione di cautele da parte dei lavoratori non è idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente, il quale non abbia provveduto all’adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro.
Invero non è né imprevedibile né anomala una dimenticanza dei lavoratori nell’adozione di tutte le cautele necessarie, con conseguente esclusione, in tale ipotesi, del cd. rischio elettivo, idoneo ad interrompere il nesso causale, ma ravvisabile solo quando l’attività non sia in rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante dai limiti di esso.