I VIZI DEL CONTRATTO DI LAVORO INTERINALE

Recentissimamente la Sezione Lavoro della Suprema Corte, con la sentenza n. 11411 del 13 maggio 2013, si è espressa circa i vizi che possono inficiare il lavoro temporaneo prevedendo che, ove determinati vizi sussistano, il lavoratore abbia il diritto a vedere convertito il contratto viziato in contratto di lavoro indeterminato alle dirette dipendenze dell’utilizzatore.

La pronuncia della Cassazione ha così respinto il ricorso presentato da Poste Italiane S.p.a. contro la decisione della Corte di Appello di Milano, la quale aveva condannato la Società alla riassunzione del dipendente che aveva lavorato presso Poste con un contratto di fornitura di lavoro temporaneo e successive proroghe, stipulato con un’agenzia interinale.
Inoltre la Società Poste Italiane non aveva specificato nel contratto in argomento alcun tipo di causale ed, al riguardo, sia il Tribunale di primo grado sia la Corte di Appello avevano ritenuto che la causale del contratto di fornitura fosse del tutto generica ed inidonea ad integrare i requisiti di specificità richiesti dalla legge n. 196 del 1997.
I giudici della Suprema Corte hanno confermato quanto deciso dalle summenzionate Corti di merito, stabilendo al riguardo che allorquando nel contratto di lavoro temporaneo fosse presente una clausola generica, riportante testualmente, come nel caso di specie: “casi previsti dal CCNL”, senza specificare a quale CCNL si facesse espresso riferimento, ma ci si limitasse a riprodurre il testo della lettera a) dell’articolo 1 della legge 196/97, senza compiere alcuna specificazione, si generava l’invalidità dell’accordo stesso, consentendo una conversione dello stesso in un contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dirette dipendenze dell’utilizzatore della risorsa, ossia il datore di lavoro effettivo, avente decorrenza dal giorno di assunzione.
Testualmente la Suprema Corte afferma che “Il contratto, pertanto, invece di specificare la causale all’interno delle categorie previste dalla legge, si limita a riprodurre il testo della lett. A) dell’art. 1 della legge (l. 196/1997) senza compiere alcuna specificazione: non si specifica a quali contratti collettivi nazionali applicabili all’impresa utilizzatrice si fa riferimento, né, tanto meno, come sarebbe necessario, a quale delle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva si fa riferimento”.

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