GLI SGRAVI CONTRIBUTIVI

Con la sentenza dell’11 giugno 2013 n.14640 la Suprema Corte ha precisato che gli sgravi contributivi, spettanti ai datori di lavoro che optano per l’assunzione a tempo indeterminato dei propri dipendenti, non spettano nel qual caso non sia stato adempiuto l’obbligo, per il datore, relativo all’invio dei modelli DM mensili con i dati contributivi.

Inoltre tale comportamento è passibile di sanzione amministrativa.
Nel caso di specie la Corte di Appello aveva respinto l’impugnazione proposta avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale che disponeva il rigetto della opposizione alla cartella di pagamento con cui l’INPS intimava di versare una somma a titolo di omissione contributiva e di mancata corresponsione delle relative somme aggiuntive.
In primo grado l’opponente sosteneva che il diritto allo sgravio contributivo, derivava dalle nuove assunzioni della manodopera a tempo indeterminato, precisando che ciò lo avrebbe esentato dal presentare le denunce mensili, la cui omissione avrebbe potuto giustificare l’irrogazione di una sanzione amministrativa di cui all’articolo 30 della legge n. 843 del 21 dicembre 1978.
La Corte di merito riteneva, al contrario, che le denunce mensili non erano sostituibili con altri adempimenti gravanti sul datore per diverse esigenze contabili, amministrative e tributarie, per cui l’omissione delle stesse non consentiva all’istituto previdenziale di verificare la ricorrenza delle condizioni previste ex legge per il riconoscimento dello sgravio, comportando allo stesso tempo la mancanza dei presupposti per il conseguimento dello stesso beneficio.
Dinnanzi alla Suprema Corte vengono avanzati due motivi di censura: il primo riguardante la falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 488 del 23/12/1988 in quanto si ritiene illegittima l’interpretazione della Corte territoriale, secondo la quale la mancata denunzia all’lnps dei dipendenti assunti a tempo indeterminato non avrebbe consentito la verifica del diritto dell’imprenditore agli sgravi contributivi; il secondo motivi di censura invece concerne la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 5 e 6, della legge n. 448/98 in quanto le conseguenze che potevano scaturire dall’omessa presentazione delle suddette denunzie mensili erano quelle connesse all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 30, l. n. 843/78, posto che, a suo giudizio, l’obbligo della presentazione delle stesse denunzie sorgerebbe solo in relazione al versamento dei contributi e non anche alle ipotesi di sgravio contributivo.
La Suprema Corte rigetta tuttavia il ricorso confermando la sentenza d’appello poiché “il fatto che la presentazione delle denunzie mensili sia stata prevista per la verifica del rispetto degli obblighi contributivi non significa che lo stesso adempimento non possa egualmente assolvere alla funzione di verifica, da parte dello stesso ente previdenziale, della sussistenza delle condizioni per l’accesso al beneficio degli invocati sgravi contributivi. Invero, solo attraverso la verifica della situazione contributiva, che presuppone una formale denunzia nei termini sopra illustrati, è possibile per l’istituto di previdenza accertare la sussistenza del diritto allo sgravio dei contributi in base alle condizioni fissate dalla legge che le contempla” ed inoltre conferma pienamente quanto deciso dalla Corte d’Appello poiché “la prescritta denunzia mensile, atta a consentire la verifica della sussistenza dei requisiti per lo sgravio contributivo e per il conseguente accesso allo stesso beneficio, non poteva essere surrogata da altre forme unilateralmente decise dal datore di lavoro per diverse finalità contabili, fiscali ed amministrative”.

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