IL BONUS ASSUNZIONI

Il decreto direttoriale n. 39/2013 del ministero del lavoro ha modificato il decreto 19 aprile 2013 che disciplina l’agevolazione.
In estrema sintesi, l’incentivo a favore dei datori di lavoro che assumono quest’anno lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo a tempo indeterminato verrà attribuito in base all’ordine cronologico delle assunzioni.

L’ incentivo di cui sopra fu annunciato dall’ex ministro del lavoro – Elsa Fornero, quale contromisura per la mancata proroga della possibilità per i lavoratori licenziati da imprese non rientranti nel campo della cassa integrazione straordinaria, ossia quelle con più di 15 dipendenti, d’iscriversi nelle liste di mobilità senza diritto a fruire della relativa indennità, ma per essere favoriti nella ricerca del nuovo lavoro.
Tale possibilità è poi scaduta il 31 dicembre 2012 senza più essere stata prorogata per il 2013 ed, al fine di bilanciare la mancata proroga, il ministro aveva garantito un incentivo ad hoc destinandovi 20 milioni di euro, che rappresentano dunque il limite entro cui l’Inps potrà autorizzare il nuovo bonus.
L’incentivo si applica solo per quest’anno ed a favore dei datori di lavoro privati, inclusi professionisti e cooperative (per i soci dipendenti), con esclusione del lavoro domestico.
Esso spetta in caso di assunzione a termine o a tempo indeterminato, anche a part-time o a scopo di somministrazione (in tal caso il bonus va all’agenzia per il lavoro), di lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti l’assunzione da parte di imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o a cessazione di attività o di lavoro.
Il cd. bonus è pari a 190 euro mensili per 12 mesi in ipotesi di assunzione a tempo indeterminato ovvero per sei mesi se l’assunzione è a termine: pertanto 2.280 euro nella prima ipotesi ed 1.140 per le assunzioni a termine.
Se 1′ assunzione è a part-time il bonus è ridotto in rapporto all’orario effettivo di lavoro.
La fruizione avviene mediante conguaglio con le dichiarazioni contributive, una volta che l’Inps ha dato autorizzazione al datore di lavoro interessato.
Per usufruire del bonus il decreto richiede che il datore di lavoro garantisca interventi di formazione professionale sul posto di lavoro a favore del neoassunto, anche mediante il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale.
Per quanto riguarda le modalità di richiesta del bonus, il datore di lavoro dovrà farne richiesta all’lnps in via telematica indicando i dati relativi all’assunzione effettuate.

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