I DOCENTI PRECARI
Sulle cause di lavoro riguardanti la stabilizzazione dei docenti precari l´ultima parola spetta alla Corte di Giustizia Europea. A deciderlo è l´ordinanza numero 207 depositata ieri dalla Corte Costituzionale che rimette la questione ai giudici di Lussemburgo.
Il provvedimento della Consulta arriva dopo una lunga battaglia condotta dalla Federazione Gilda-Unams
per tutelare i precari e il loro diritto alla stabilizzazione calpestato dall´amministrazione scolastica che, abusando dei contratti a tempo determinato, viola la normativa europea.
Dopo aver già vinto numerose cause di risarcimento riguardanti la stabilizzazione dei precari con oltre tre anni di servizio, dunque, adesso la Fgu sarà in giudizio davanti alla Corte Europea a difesa degli insegnanti precari.
“Con questa importante ordinanza – commenta il coordinatore nazionale della Fgu, Rino Di Meglio – la Corte Costituzionale ha confermato la necessità di un intervento della giustizia europea per dirimere le continue contraddizioni in cui sono cadute finora le decisioni assunte dalla Corte di Cassazione in questo ambito”.
Più specificatamente, con l’ordinanza n. 207 si da seguito a quanto richiesto dagli avvocati all´udienza del 27.03.13, ossia di rimettere la questione del precariato scolastico alla Corte di Giustizia europea.
Quanto sopra non può quindi che costituire un importante passo avanti nel cd. “dialogo orizzontale” tra le Corti, in modo da avere una decisione condivisa delle alte giurisdizioni sulla complessa e rilevante vicenda dei lavoratori precari della scuola.
Nell´ordinanza di rimessione nr.207/2013, in via pregiudiziale, la Corte costituzionale ha posto due questioni pregiudiziali alla CGUE, vale a dire:
1- se la clausola 5 della direttiva 1999/70/CE, avente ad oggetto “Misure di prevenzione degli abusi” (ndr. dei contratti a termine) osta all´applicazione dell´articolo 4 della l. 124/99 ossia al conferimento di supplenze annuali posti che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre;
2- se le esigenze di riorganizzazione del sistema scolastico italiano costituiscano ragioni obiettive, ai sensi della citata clausola 5 (ossia se la struttura organizzativa del sistema scolastico italiano possa giustificare la reiterazione dei contratti a termine senza che possa conclamarsi la violazione della direttiva sopra menzionata).
Per tutte le cause in corso si dovrà a questo punto chiedere il rinvio in attesa che la CGUE decida in merito.