IL DEMANSIONAMENTO
Il danno da demansionamento deve essere dimostrato ed al lavoratore non spetta un risarcimento automatico per il demansionamento.
Lo ha chiarito la suprema Corte di Cassazione con la sentenza 14214 depositata il 5 giugno
con la quale ha deciso sulla fattispecie di un dipendente che aveva ottenuto una sentenza di condanna dal tribunale per un presunto danno da demansionamento, sentenza successivamente modificata in appello.
Più specificatamente la Corte d’appello aveva precisato che era impossibile riconoscere il danno da demansionamento in quanto esso non era stato provato dal lavoratore.
Infatti per la Corte di appello il lavoratore avrebbe dovuto dimostrare che l’attribuzione di mansioni differenti o, comunque, la forzosa inattività dovuta alla riorganizzazione aziendale, avessero impoverito il suo bagaglio professionale.
Avverso pertanto la sentenza della corte di Appello il prestatore di lavoro proponeva ricorso in Cassazione ed i giudici di legittimità, rigettando il ricorso, hanno affermato che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento del datore e non può prescindere dalla prova del pregiudizio subito.
Il pregiudizio – ha sempre chiarito la Suprema Corte – non deve essere meramente emotivo e interiore, ma deve essere oggettivamente accertabile ed idoneo ad alterare le abitudini e gli assetti relazionali del lavoratore, conducendolo a scelte di vita differenti rispetto alla realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.
La sentenza prosegue quindi quell’indirizzo giurisprudenziale in base al quale all’inadempimento del datore di lavoro non consegue automaticamente e necessariamente un danno.
Infatti è onere del lavoratore provare l’esistenza, la natura e le caratteristiche del pregiudizio subito e il nesso causale con l’inadempimento del datore di lavoro.