PROCEDURA TELEMATICA INPS

L’Inps con il messaggio n. 11512 del 17.07.2013 informa di aver sviluppato in ambiente web una procedura tramite la quale i soggetti responsabili dell’adempimento contributivo (titolari/legali rappresentanti), ovvero i loro delegati o intermediari, a ciò appositamente autorizzati, possono verificare direttamente online la propria regolarità contributiva.

Attraverso la nuova procedura, dunque, tutti i soggetti responsabili degli adempimenti contributivi (titolari/legali rappresentanti) o loro delegati e intermediari autorizzati, in primo luogo i consulenti del lavoro, possono verificare direttamente online la propria regolarità contributiva.
La verifica viene effettuata sulla base del codice fiscale del contribuente e fornisce il risultato della lettura degli archivi delle gestioni lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) e committenti di co.co.co. e/o co.co.pro. (gestione separata), nonché con riferimento ai crediti affidati per il recupero gli agenti della riscossione (cioè iscritti a ruolo o oggetto di avviso di addebito).
Il risultato, in via automatica e articolato per ciascuna delle gestioni, esprime la regolarità contributiva valutata in base alle disposizioni del dm 24 ottobre 2007 che disciplina le modalità di rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc).
Le informazioni acquisite consentono al richiedente l’immediata conoscenza della propria situazione di regolarità/irregolarità contributiva nei confronti dell’Inps.
Se l’esito dell’interrogazione è positiva, la procedura riepiloga la regolarità contributiva Inps in un documento securizzato, cioè con apposizione di un glifo, nel quale viene riportato il codice fiscale riferito alla posizione del contribuente e del richiedente con l’indicazione della data e dell’ora in cui la verifica è avvenuta e, sinteticamente, l’evidenza, per ciascuna gestione, dell’esito della verifica.

Se, invece, l’esito della verifica è un’attestazione d’irregolarità, la procedura attraverso un sistema di evidenze che consente meglio di consultare il dettaglio delle partite debitorie distinte per singola gestione, emette un’informazione preventiva che guida all’attivazione degli strumenti di recupero della condizione di regolarità ai fini, anche, di una successiva richiesta di Durc.
In tal modo viene favorito il superamento della fase della regolarizzazione nel procedimento di definizione del DURC (c.d. preavviso di accertamento negativo), che, come noto, impone agli Enti preposti al rilascio del Documento di sospendere l’istruttoria assegnando al contribuente il termine di 15 giorni per la regolarizzazione della propria posizione.
All’esito dell’interrogazione, la procedura riepiloga quindi la regolarità contributiva Inps in un documento securizzato, tramite apposizione di un glifo, nel quale viene riportato il codice fiscale riferito alla posizione del contribuente e del richiedente con l’indicazione della data e dell’ora in cui la verifica è avvenuta e, sinteticamente, l’evidenza, per ciascuna Gestione, dell’esito della verifica medesima.
Poiché quest’ultima viene effettuata sulla base dei dati presenti negli archivi interrogati al momento della richiesta, per consentire al contribuente, mediante l’attivazione di un rapporto diretto con gli uffici dell’Istituto competenti anche attraverso l’utilizzo degli strumenti di comunicazione telematica, di definire l’eventuale situazione di irregolarità rilevata o di risolvere le possibili anomalie determinate da disallineamenti informativi, è stata predisposta, ad uso degli operatori Inps, una funzione di visualizzazione dell’esito alla voce “Archivio Regolarità Contributiva” sulla procedura “DurcInps”.
Tale funzione permette agli operatori addetti ai “servizi al soggetto contribuente” di accedere alla visualizzare del medesimo esito fornito all’utente esterno al momento dell’interrogazione.
La ricerca delle singole richieste può essere eseguita, alternativamente, attraverso le seguenti chiavi: a) codice fiscale del richiedente; b) codice fiscale dell’azienda;
c) numero di pratica rilevabile nelle maschere di dettaglio di ciascuna gestione visualizzate dall’utente esterno; d) data della richiesta.

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