LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO IN COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NEI CALL CENTER OUTBOUND

La Direzione Generale delle Attività Ispettive del Ministero del Lavoro, con la lettera circolare prot. n. 12693 del 12 luglio 2013, ha specificato la disciplina dei rapporti di lavoro in collaborazione coordinata e continuativa nei call center outbound.

Più specificatamente con la predetta lettera circolare 12693, il Ministero del Lavoro ha fornito la propria interpretazione della norma contenuta nella legge 134/2012 la quale ha attenuato, per il settore dei call center la portata di alcuni vincoli contenuti nella leggi Fornero e nella legge Biagi in materia di lavoro a progetto.
Tale norma era stata oggetto di dubbi interpretativi a causa della propria formulazione incerta e per alcuni versi contraddittoria, come è comprovato dal fatto che il Ministero del lavoro aveva già dovuto diramare lo scorso anno una lunga circolare interpretativa, circolare n. 29/2012.
Pertanto la lettera circolare prot. n. 12693 del 12 luglio 2013ritorna su alcuni aspetti di tale disciplina e, in particolare, affronta la questione più importante, vale a dire in che cosa si concretizza la previsione che esclude, per i servizi resi dai call center in regime di outbound, l’applicabilità delle norme contenute nella legge Biagi e modificate dalla legge Fornero.
A tale riguardo, il Ministero spiega che l’esclusione si concretizza nell’inapplicabilità, per i predetti servizi, delle norme che impongono il collegamento del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a uno specifico progetto. In secondo luogo, l’interpello affronta il tema delle attività che possono rientrare nell’ambito di esenzione normativa. A tale proposito, viene precisato che, per i call center, beneficiano del regime agevolato anche le attività di ricerca di mercato, statistiche e scientifiche, indipendentemente da una contestuale vendita di prodotti e servizi.
Infine, l’interpello ribadisce che l’esenzione prevista dalla norma si applica solo se il contratto di collaborazione prevede il pagamento di un corrispettivo stabilito da un contratto collettivo che regola in maniera specifica tali prestazioni. Tuttavia, osserva il Ministero, se un contratto collettivo apposito, non viene definito dalle parti sociali, è possibile applicare i minimi retributivi fissati dai contratti collettivi vigenti per quei lavoratori subordinati che svolgono mansioni affini, per competenza ed esperienza, ai compiti affidati al collaboratore.

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