LA TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO IN RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO
Il Ministero del Lavoro con la nota 12695 ha precisato che il mancato pagamento con i buoni determina la conversione del contratto a tempo indeterminato.
In estrema sintesi il mancato utilizzo dei voucher per alcune giornate di lavoro può non comportare l’applicazione della maxisanzione per l’impiego di lavoratori in nero se l’utilizzatore ha rispettato la procedura per l’acquisto e il ritiro dei buoni, ma si rischia in ogni caso la trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato.
Più specificatamente, il Ministero del lavoro con la nota 12695 ha operato un distinguo muovendo dal presupposto che il rapporto di lavoro accessorio non è soggetto ad alcun obbligo di comunicazione preventiva ai servizi per l’impiego e facendo riferimento all’articolo 4 della legge 183/2010 (in base al quale la maxisanzione può scattare qualora non siano stati effettuati i relativi adempimenti richiesti nei confronti della pubblica amministrazione) ha, conseguentemente, affermato che in relazione al lavoro accessorio, la maxisanzione non si applica se è stata effettuata la comunicazione all’lnps ed all’Inail in relazione all’attivazione delle prestazioni.
Tuttavia il Ministero ha precisato che quei giorni di lavoro prestati senza la corresponsione dei voucher potranno essere oggetto di investigazione da parte del servizio ispettivo e che quest’ultimo potrà procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro accessorio in contratto dipendente a tempo indeterminato quando la prestazione sia resa nei con fronti di una impresa o di un lavoratore autonomo secondo i canoni della subordinazione.
Occorre rammentare che la legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro ha collegato il valore orario dei voucher alla durata della prestazione e che, pertanto, ad eccezione del settore agricolo in cui si considera il contratto di riferimento, il voucher da 10 euro corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione.
Pertanto è l’utilizzo dei voucher e, quindi, la loro corresponsione a differenziare il rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore e la regolarità del rapporto implica che sia fatta salva la natura del rapporto di lavoro accessorio quando sono rispettati i limiti economici.
Il decreto-legge 76/2013, intervenuto sulla Legge Biagi ha inoltre eliminato l’inciso “di natura meramente occasionale” ed ha evidenziato che è lavoro accessorio quello che non dà luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5000 curo nel corso di un anno solare.
Fondamentale sarà pertanto per l’utilizzatore l’aver acquisito dal prestatore d’opera la dichiarazione di operare entro quel limite complessivo.