LA NUOVA DISCIPLINA DEL DURC

Con il decreto legge n. 69/2013 è stato modificato l’articolo 18 del Codice degli Appalti Pubblici, introducendo alcune rilevanti semplificazioni.
Si è infatti previsto che sia possibile per i datori di lavoro rimediare a errori formali, dimenticanze o a mancati versamenti dei contributi

per momentanea mancanza di liquidità, uniformando la propria posizione a quanto stabilito dalla legge.
Più specificatamente è stato espressamente previsto all’articolo 31, comma 8 del Dl 63/2013 che, ai fini della verifica del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (cd. Durc), in ipotesi di mancanza dei requisiti per il rilascio, prima di emettere il documento negativo (che evidenzia la presenza di debiti del datore di lavoro nei confronti degli enti previdenziali o assicurativi) o prima dell’annullamento del documento già rilasciato, l’ente competente a rilasciare il documento ha l’obbligo di informare l’interessato o il suo consulente del lavoro.
Occorre infatti spedire, mediante posta elettronica certificata, una comunicazione nella quale si informa del motivo della irregolarità riscontrata indicandone analiticamente le ragioni e invitando il soggetto interessato a regolarizzare la sua posizione entro il termine massimo di quindici giorni dalla segnalazione.
Il meccanismo di cui sopra, individuato dal Legislatore, consente quindi al datore di lavoro che sia incorso in violazioni minime o comunque sanabili, di ottenere il pagamento delle proprie spettanze nei confronti della Pubblica Amministrazione e di partecipare agli appalti pubblici.
Ulteriore modifica rispetto alla disciplina previgente concerne i pagamenti della pubblica amministrazione in quanto, nell’ ipotesi in cui sia riscontrata una inadempienza contributiva (non sanata nei successivi quindici giorni), la p.a. obbligata in solido al pagamento tratterà solamente l’importo corrispondente all’inadempimento, provvedendo direttamente al versamento di questa somma agli enti previdenziali e assicurativi a credito ed emettendo regolarmente il certificato di pagamento in favore dell’imprenditore per il residuo.
Per converso, è importante osservare che in precedenza, in ipotesi di irregolarità del durc (non “sanabile” nei termini oggi consentiti e summenzionati), vi era la sospensione di tutto il pagamento e, pertanto, anche per non rilevanti debiti contributivi o assicurativi, veniva sospesa l’erogazione di quanto dovuto al datore di lavoro.
Sempre recentissimamente il Governo ha previsto che la durata della validità del Durc emesso nell’ambito dei contratti pubblici venisse ampliata da 3 mesi a 180 giorni.
E’ stato altresì previsto che lo stesso documento, in corso di validità, potrà essere utilizzato anche per più di una delle fasi in cui la medesima procedura si sviluppa.
Più specificatamente il comma V dell’articolo 31 consente di utilizzare il documento acquisito nella prima fase, ovvero per la verifica della dichiarazione sostitutiva, anche nelle altre due, ossia per l’aggiudicazione e per la stipula del contratto.
Nelle fasi successive, invece, il documento dovrà essere acquisito ogni 180 giorni e ne servirà sempre uno nuovo per consentire il saldo finale.

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