Banche: In Italia arriva il bail in. A rischio i conti dei risparmiatori

Dal primo gennaio 2016, i risparmiatori con conti superiori ai 100.000 euro, in caso di fallimento o insolvenza di una banca, rischiano di accollarsi le perdite a causa dell’entrata in vigore della norma europea del Bail In (letteralmente: salvataggio interno).
Il salvataggio dell’Istituto di Credito in crisi, non avverrà più con i soldi pubblici o delle banche centrali ma, ribaltando “il rischio di impresa” sui risparmiatori italiani attraverso la riduzione del valore delle azioni o la conversione delle obbligazioni (della banca) in azioni. Il processo avverrà sotto il controllo delle Autorità di Risoluzione, – Bce e Banca d’Italia -. Questo permetterà alla banca di assorbire le eventuali perdite per mantenere la stabilità sul mercato.

I vari analisti finanziari annunciano, che le perdite di azionisti e creditori non saranno superiori comunque a quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie. (Ora si che possiamo stare tranquilli). Dopo che Renzi, con decreto, ha salvato le quattro banche a rischio crac (Banca Marche, Banca Etruria, CariChieti e CariFerrara) mandando sul lastrico i clienti degli Istituti di Credito, in Italia entra in vigore il Bail In – che fa stranamente rima con Hall In del Texas Holdem – nel momento in cui, è ai minimi storici la fiducia degli italiani verso le banche. (Ma che strano!).
Il Codacons ha già annunciato il ricorso al Tar del Lazio per annullare l’applicazione della normativa europea che chiama a surroga i correntisti. Così, i risparmiatori che sono stati danneggiati dal decreto emesso per il salvataggio dei quattro Istituiti di Credito, possono, entro l’11 gennaio prossimo, aderire al ricorso collettivo al fine di ottenerne l’annullamento per manifesta incostituzionalità.
Ma cos’è esattamente il Bail In? Di fatto, è un salvataggio interno che, in caso di crac dell’istituto di credito, dovuti a errori di gestione o eventuali illeciti del management, esclude l’intervento dello Stato tramite il ricorso ai fondi di garanzia (al quale si attinge ora esclusivamente al posto dei depositi protetti) o alla fiscalità e, vede interessati invece, in ordine di surroga, gli azionisti, i possessori di titoli subordinati, gli obbligazionisti (sempre che abbiano acquistato obbligazioni della banca in crisi) e i correntisti che abbiano un deposito superiore ai 100.000 euro (ma solo per la parete eccedente). La buona notizia, (si far per dire) è che se il conto è cointestato, spiega la guida Abi, la cifra sale a 200.000 euro, perché la garanzia non riguarda il conto in se’ ma è stabilita per ogni singolo depositante.

Gli unici tutelati, come detto, rimangono i correntisti con depositi inferiori ai 100.000 euro e i possessori di bond garantiti (assicurati). I geni della finanza, si affannano a chiarire che i correntisti saranno interessati al Bail In, solo nel caso in cui i provvedimenti su azionisti e possessori di obbligazioni non garantite risulteranno insufficienti. Non dicono però, che numerosi risparmiatori hanno acquistato obbligazioni subordinate ritendendo che fossero sicure e protette come i titoli di Stato con una chiara violazione dei termini di trasparenza da parte delle banche.
Abi spiegando le novità del nuovo scenario delineato dalla normativa europea, sollecita i risparmiatori, ad essere più attenti e informati.
Ma qualcuno ha mai letto il foglio informativo al momento della sottoscrizione? Parla di covered bonds (non è il fratello di James Bond), rating, Taeg e Tag – termini entrati ormai nel nostro cervello solo perché la pubblicità a “tasso zero” ci parla di loro -, infragruppo (che non è un’ammucchiata di dipendenti di più Istituti).
Il risparmiatore medio purtroppo comprende meglio il “cirillico” che clausole tecniche, rimandi ad articoli di legge o regolamenti interni e, quindi, non può far altro che affidarsi all’onestà e all’etica professionale del consulente finanziario dell’Istituto di Credito.
Le uniche forme di investimento escluse dal Bail In rimangono i depositi di importo inferiore ai 100.000 euro (che spingeranno i possessori di capitali a parcellizzare i propri fondi su più conti correnti di vari istituti), le obbligazioni garantite (i covered bonds di cui parlavamo prima), le cassette di sicurezza (gli Istituti per ripianare il debito non possono vendere l’anello di nonna gelosamente custodito in banca), i titoli detenuti nel deposito titoli (che non siano titoli della banca in crisi, però) in quanto sono di proprietà del risparmiatore e la banca in questo caso fa solo da salvadanaio,i debiti verso dipendenti e quelli commerciali, fiscali e previdenziali se privilegiati, però, dalla normativa fallimentare.
Buon anno e buon Bail In a tutti.

Twitter: @GianluGaeta

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