L’ INVALIDITA’ DELLA REVOCA DEL LICENZIAMENTO

La revoca del licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposta dal datore di lavoro non è idonea a determinare di per sé la ricostituzione del rapporto se contestualmente al provvedimento di revoca è previsto il trasferimento della dipendente ad altra sede di lavoro

La sezione lavoro del Tribunale di Vigevano ha infatti fornito una prima interpretazione della nuova disciplina introdotta dalla legge 92/2012 in materia di revoca del licenziamento.
Invero, a seguito della recente modifica normativa, il comma 10 dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori stabilisce che il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità se il datore di lavoro revoca il licenziamento nei 15 giorni successivi all’impugnazione del lavoratore.
In tale ipotesi, il licenziamento risulta improduttivo di effetti e, pertanto, non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dall’articolo 18.{ads1}Al riguardo nella decisione del Tribunale di Vigevano si legge che se la revoca comunicata dal datore di lavoro si accompagna alla previsione di nuove condizioni contrattuali di impiego, la mera manifestazione di volontà datoriale, seppur esercitata nel termine di 15 giorni dopo l’impugnazione del licenziamento da parte del dipendente, non comporta la automatica ricostituzione del rapporto di lavoro.
In questi casi, infatti, secondo il Tribunale in argomento si realizza non una revoca in senso stretto, ma bensì una nuova proposta contrattuale, i cui effetti sono subordinati all’accettazione del lavoratore e, nell’ipotesi in cui la revoca si accompagni alla previsione del mutamento della sede di lavoro, la ricostituzione del vincolo contrattuale non costituisce un effetto automatico.
È stato quindi dichiarato che la revoca del precedente licenziamento intimato a una lavoratrice per intervenuta soppressione del posto di lavoro non aveva determinato il ripristino immediato del rapporto in quanto il contestuale trasferimento della lavoratrice ad altra sede equivaleva a una nuova proposta contrattuale.
La lavoratrice aveva infatti deciso di non accettare la revoca, motivando la propria decisione con considerazioni che il giudice di Vigevano ha ritenuto non pretestuose,mentre l’azienda si era opposta, asserendo che la revoca del licenziamento, intervenuta dopo l’impugnazione della lavoratrice ma prima che venisse celebrato il processo, aveva determinato la ricostituzione del rapporto di lavoro .
Il Tribunale di Vigevano ha accolto la prospettazione della lavoratrice, evidenziando che la revoca costituiva nuova proposta contrattuale la quale è inidonea, in quanto tale, a rimuovere l’effetto estintivo del rapporto di lavoro.

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