IL MANCATO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ASPI DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO DOMESTICO

L’Inps con la circolare n. 2/2013 informa che i datori di lavoro domestico non devono versare il contributo “aggiuntivo”per l’assicurazione sociale per l’impiego (Aspi) in ipotesi di licenziamento del lavoratore

A sollevare il problema era stata l’associazione Assindatcolf secondo la quale “dal 1 gennaio 2013 il datore di lavoro domestico è sottoposto al finanziamento della nuova indennità di disoccupazione Aspi e mini Aspi, in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, indipendenti dalla volontà del lavoratore”. Secondo l’associazione dei datori di lavoro domestico la disposizione in argomento norma avrebbe rappresentato un onere economico eccessivo per il datore di lavoro e, per tale motivo, l’Assindatcolf aveva chiesto “l’eliminazione del contributo di licenziamento, o quanto meno la sua revisione»”
Ebbene, dopo aver consultato i propri tecnici, l’Inps ha affermato che non occorre alcuna eliminazione né revisione in quanto la misura non interessa il lavoro domestico.
Secondo l’Inps, infatti, il contributo, previsto dal comma 31 dell’articolo 2 della legge 92/2012, posto a carico dei datori che licenziano per qualsiasi motivo dipendenti assunti a tempo indeterminato, non si applica ai rapporti di lavoro domestico “attese le peculiarità di quest’ultimo”.{ads1}Posto che il comma in argomento stabilisce che chi licenzia un lavoratore assunto a tempo indeterminato deve pagare all’Inps una “somma pari al 41% del massimale mensile di Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”, se il predetto contributo avesse effettivamente riguardato anche le famiglie, per licenziare un collaboratore domestico sarebbero occorsi importi di non trascurabile entità.

L’Inps fornisce altresì due tabelle, la prima da usare per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e la seconda con la maggiorazione del contributo aggiuntivo, da utilizzare in ipotesi di rapporti a tempo determinato. Le tabelle a loro volta si sdoppiano, indicando il contributo orario comprensivo di contributo Cuaf (cassa unica assegni familiari) e quella senza contributo.

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