Il nuovo Codice deontologico forense, entrato in vigore in data 15.12.2014, contiene l’insieme di norme che regolano il comportamento professionale degli avvocati e degli operatori del diritto.

Il nuovo Codice è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2014, dopo essere stato approvato il 31 gennaio 2014 dal Consiglio nazionale forense ed inviato, in seguito, al ministero della Giustizia, il 21 luglio 2014.

Le novità principali del Codice deontologico riguardano i nuovi doveri e le nuove regole di condotta, nonché il vaglio  delle infrazioni affidato ai consigli distrettuali di disciplina.

Il Titolo I del Codice riguarda i principi generali attinenti alla figura di avvocato, alla responsabilità deontologica, ai principi di dignità e decoro della professione.

Il Titolo II, invece, prende in esame le corrette condotte da assumere nei riguardi dei clienti e le parti assistite, evidenziando in particolar modo gli obblighi di pagamento e fiscali, il rischio di conflitto di interessi, i doveri di informazione, nonché l’esatto adempimento del mandato conferito al professionista.

Al Titolo III, invece, si trovano le novità concernenti il rapporto con i colleghi e la categoria professionale, mentre il Titolo IV esamina il dovere dell’avvocato, sia nell’ambito del processo che della difesa, ponendo l’accento sulla riservatezza e lealtà nei riguardi delle controparti e l’obbligo di verità.

Le previste trasgressioni stabiliscono precise sanzioni disciplinari che andranno applicate nei riguardi dell’iscritto, così come descritto dall’art. 22 del nuovo Cdf che, da un lato stabilisce la specie delle sanzioni, dall’altro, col prevedere un meccanismo che rende l’apparato sanzionatorio in grado di adeguarsi all’effettiva consistenza del comportamento, corregge la rigidità della tipizzazione.

In particolare, quanto alle sanzioni, l’articolo 22, comma 1, declina le sanzioni in quelle dell’avvertimento (lettera a), della censura (lettera b), della sospensione (lettera c), della radiazione (lettera d); scompare, pertanto la sanzione della cancellazione mentre la durata della sospensione viene nel massimo elevata a 5 anni. Solo in casi particolari la sanzione edittale nei casi più gravi, può essere aumentata (comma 2) nel suo massimo, ovvero diminuita (comma 3) nei casi meno gravi.

Dal primo gennaio 2015 l’applicazione delle sanzioni sarà appannaggio dei Consigli Distrettuali di disciplina. A tal proposito, il Cnf rilascerà una versione estesa del testo con indicazione delle pene previste in forma attenuata e aggravata per ciascun comportamento scorretto.