Notifica eseguita via Pec: è valida
“La mancata installazione del software per leggere gli allegati della posta elettronica certificata (Pec) rappresenta un comportamento colposo in senso lato. Se si tiene questa condotta, pertanto, non si può invocare la forza maggiore in caso di mancata conoscenza di un allegato decreto ingiuntivo ricevuto ritualmente via Pec. È quindi inammissibile l’opposizione tardiva allo stesso decreto ingiuntivo”. Lo ha affermato il tribunale di Mantova con la sentenza del 3 giugno 2014.
Così ha statuito il Tribunale di prime cure relativamente al caso di un artigiano che ha aperto, come richiede la normativa, una casella di Pec. In tale casella ha visto recapitarsi la Pec di un avvocato, senza, però, riuscire ad aprirne gli allegati.
Nonostante abbia chiesto chiarimenti in merito al professionista senza ricevere risposta alcuna, solo con l’intervento di un tecnico scopriva che la Pec conteneva la notifica di un decreto ingiuntivo per un suo debito verso un dipendente.
Proposta l’opposizione al decreto ingiuntivo in cui l’artigiano deduceva la circostanza che “che nessuno gli aveva segnalato la necessità di installare programmi ad hoc per scaricare notifiche in oggetto”, il Tribunale evidenziava che, in ossequio agli articoli 1 e seguenti della legge 53/1994, la notifica operata dal legale risultava essere legittima, poiché, secondo la predetta norma: 1) l’avvocato, rispettando i presupposti di legge, può notificare atti con la Pec, salvo che l’autorità giudiziaria disponga la notifica di persona; 2) la notificazione telematica va eseguita all’indirizzo del destinatario risultante da pubblici elenchi; 3) la notifica va eseguita allegando, al messaggio Pec, l’atto da notificare; 4) la notifica si perfeziona, per il notificante, al momento della generazione della ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del Dpr 68/2005, e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, dello stesso Dpr.
Il Tribunale ha anche constatato che non è emersa una causa di forza maggiore, essendo la mancata conoscenza del decreto ingiuntivo dovuta a comportamento volontario e “latu sensu” colposo dell’ingiunto, che non ha installato il software per leggere gli allegati.
Il Tribunale ha stabilito che l’opposizione risultava tardiva e, quindi, inammissibile, determinando il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.