Infortunio in itinere: ecco i criteri

Il diritto all’indennizzo per l’ infortunio in itinere, ove il lavoratore abbia utilizzato un mezzo privato, potrà essere concesso solo se viene provata la necessità dell’utilizzo di tale mezzo di trasporto. Il lavoratore che decide di utilizzare l’auto privata aumenta la propria esposizione al rischio di infortuni connessi alla circolazione stradale e pertanto ne accetta le eventuali conseguenze.

Con la Sentenza n. 22154/14, la Suprema Corte ha applicato in modo rigoroso i principi generali che regolano la materia.

Il caso di specie ha riguardato la fattispecie di un lavoratore, vittima di un incidente in itinere, il quale conseguentemente aveva richiesto all’INAIL la rendita prevista dal DPR 1124/65, oltre l’indennità per il periodo d’inabilità temporanea al quale era stato costretto in seguito al sinistro.

Nello specifico, il lavoratore aveva preferito usufruire della propria autovettura per recarsi nel luogo di lavoro, che distava poco più di un chilometro dalla sua abitazione quando, viceversa, avrebbe potuto usufruire di una linea di autobus pubblico o raggiungerlo a piedi, data la modesta distanza tra l’abitazione e il luogo di lavoro.

A seguito dell’incidente subito, il lavoratore richiedeva all’INAIL la rendita prevista dal Dpr 1124/65, oltre l’indennità per il periodo di inabilità temporanea.

L’INAIL rigettava la richiesta, motivando tale scelta ritenendo immotivata la scelta del lavoratore di optare per un mezzo di trasporto privato per raggiungere il luogo di lavoro (che, rammentiamo) poteva essere raggiunto a piedi o con una linea di autobus pubblici. Veniva, dunque, adito il Tribunale competente da parte del lavoratore, il quale riteneva fondata la pretesa di quest’ultimo. Situazione poi ribaltata nel giudizio di appello proposto dall’ente previdenziale.

Anche secondo la Suprema Corte, che ha aderito all’orientamento assunto dai Giudici di secondo grado, il diritto vantato dal lavoratore non è legittimo poiché l’infortunio occorso nel tragitto che separa l’abitazione dal luogo di lavoro è indennizzabile solo se sussistono simultaneamente tre condizioni: 1) il percorso seguito al momento dell’infortunio deve essere quello normalmente praticato per recarsi al lavoro; 2) non devono esistere scelte ragioni personali per la scelta del percorso o di orari non collegabili alla prestazione lavorativa; 3) va provata la necessità del veicolo provato, tenuto conto degli orari di ingresso e di quelli dei servizi pubblici di trasporto.

Secondo la Suprema Corte, nel caso specifico, il lavoratore ha aggravato, per sue esigenze personali, il rischio elettivo di subire un infortunio, escludendo dunque l’indennizzabilità dell’evento.

La Suprema Corte conclude osservando che il costo di un incidente stradale può essere trasferito sulla collettività solo quando l’utilizzo del mezzo privato è giustificato da un vincolo di stringente necessità.