Licenziamento illegittimo e l’ ordinanza di reintegro

Il diritto alla reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato non risulta soddisfatto nell’ipotesi in cui, benché sia avvenuta la ricollocazione nell’organico aziendale e siano state pagate le retribuzioni, non sia intervenuto il ripristino effettivo dell’attività lavorativa con reinserimento dei dirigenti sindacali licenziati nei reparti di produzione di provenienza.

Cosi la suprema Corte, con sentenza n. 23016 del 29 ottobre 2014, ha statuto in merito ad una cartella esattoriale.

La Corte ha rilevato che, a norma del vecchio art. 18, comma 10, dello Statuto dei lavoratori, e quindi ante riforma Fornero, nell’ipotesi di licenziamento di un lavoratore che ricopra il ruolo di rappresentante sindacale aziendale, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di reintegrazione è tenuto per ogni giorno di ritardo al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all’importo della retribuzione dovuta al lavoratore.

La Cassazione ha ritenuto che in assenza di un effettivo ripristino della prestazione lavorativa nei reparti da cui provenivano i lavoratori (dirigenti di Rsa), non si può ritenere completamente adempiuto l’ordine di reintegrazione.

Nel caso in esame la società aveva provveduto a ricollocare i lavoratori licenziati, consentendo loro l’accesso nello stabilimento aziendale per lo svolgimento dell’attività sindacale, ma senza reintegrarli nei reparti produttivi.

Per questa ragione, l’ordine di reintegrazione non era stato adempiuto nel suo elemento centrale, poiché il mero reinserimento in organico ed il conseguente pagamento della retribuzione mensile non costituiscono condizioni sufficienti.

Dunque, solo la ricollocazione dei lavoratori, che svolgano contemporaneamente l’attività di dirigenti sindacali, nel pieno esercizio delle funzioni cui gli stessi erano adibiti prima del licenziamento dichiarato illegittimo è idonea a soddisfare l’ordine giudiziale di reintegrazione, risultando in caso contrario dovuta all’ente di previdenza la sanzione applicata dall’art. 18, comma 10, della Legge 300/70.