Criteri per il calcolo del tempo indeterminato

Con il D.l. 34/2014, vengono definiti i limiti (rectius il tetto massimo) per le assunzioni con contratto a termine.
Tale tetto massimo risulta essere dato dal rapporto tra le predette assunzione a tempo determinato e le assunzioni a tempo indeterminato, rapporto che non dovrà superare la soglia del 20%.

In primis, il tetto legale anzidetto si applica solo nel caso in cui non operi un diverso regime dettato dal contratto collettivo nazionale di riferimento.
Dunque, in assenza di una clausola del CCNL, si provvederà a determinare tale limite calcolando il rapporto tra tempo determinato e tempo indeterminato in forza dal 1 gennaio dell’anno di assunzione.
Inoltre, secondo quanto precisato dal Ministero, per i datori di lavoro che occupano sino a 5 dipendenti, sarà sempre possibile assumere con contratto a tempo determinato e lo stesso varrà per quei datori di lavoro che non abbiano nessun dipendente, salvo che il CCNL non consenta, per esempio, due o più assunzioni a tempo determinato.
Viceversa, per i datori che già occupano almeno cinque dipendenti a tempo determinato l’art. 10 del D.lgs. 368/2001 stabilisce che l’individuazione di limiti quantitativi di utilizzazione del contratto a tempo determinato è affidata al CCNL, precisando, altresì, che sono esclusi dal contingentamento alcune tipologie di contratto, ossia dei contratti a termine conclusi nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dal CCNL; i contratti a termine stipulati per ragioni di carattere sostitutivo o si stagionalità; i contratti a termine per spettacolo o programmi radiofonici; i contratta a termine stipulati con lavoratori di età superiore a 55 anni.

A tali ipotesi vanno aggiunte quelle citate nella circolare n. 18/2014: contratti a termine stipulati da una start up innovativa; le altre fattispecie di esclusione indicate dall’art. 10 del D.l. 368/01, ivi comprese le assunzioni effettuate in base alla L. 223/91, nonché le assunzioni a termine stipulate da istituti pubblici ed enti privati di ricerca; le assunzioni a termine di disabili in base all’art. 11 della Legge 68/99; le assunzioni a termine nelle ipotesi di trasferimento d’azienda o rami di azienda.
Per determinare il predetto tetto massimo del 20% occorrerà innanzitutto, calcolare l’organico impiegato nelle varie unità produttive, e nello specifico tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato a far data dal 1 gennaio dell’anno di assunzione.
Si evidenzia che poiché l’organico è quello considerato alla data del 1 gennaio, eventuali successive espansioni o contrazioni del numero dei dipendenti non vanno prese in considerazione per il calcolo.