Criteri della rappresentatività della Rsa

Il Tribunale di Roma, con la Sentenza del 16 settembre 2014, ha rigettato un ricorso con cui l’unione sindacale di base – lavoro privato lamentava in disconoscimento delle proprie RSA all’interno di un’azienda, con conseguente negazione dei diritti sindacali, quali assemblee e permessi.

Ritualmente costituitasi, la Società convenuta eccepiva di non avere partecipato ad alcuna trattativa ne tanto meno di avere sottoscritto alcun contratto collettivo da applicare in azienda, nonostante il sindacato protestasse la propria rappresentatività vantando adesioni di oltre il 30% dei dipendenti.
Proprio tale ultima considerazione del sindacato traeva spunto dalla Sentenza n. 231 del luglio 2013 emessa dalla Suprema Corte. La Corte, difatti “apriva le porte” dell’art. 19 alle organizzazioni sindacali partecipanti alla trattativa per il contratto collettivo applicato in azienda, ritenendo tale partecipazione come indice di forza e rappresentatività. Ad ogni modo, gli Ermellini, facevano cenno ad una sorta di diritto a trattare in favore del sindacato dotato di una determinata rappresentatività e consistenza. L’USB, dunque, proponeva la seguente equazione: sindacato consistente in azienda equivale a diritto a trattare, e quindi, a costituire la RSA.
Il Tribunale di Roma, chiarisce che l’art. 19, così come interpretato dalla Corte, valorizza in via esclusiva il criterio selettivo fondato sulle capacità del sindacato di imporsi al tavolo delle trattative e non, viceversa, il raggiungimento di una certa soglia di adesioni. Secondo il Tribunale di Roma, nella trama normativa dell’art. 19 giammai potrebbe trovare spazio il criterio numerico quale chiave di accesso al diritto a trattare, il quale viceversa troverebbe spazio solo per un futuro intervento del legislatore.

Seppur il criterio numerico ha trovato riscontro nel Testo unico del gennaio 2014, va evidenziato che per i soggetti estranei a tale intesa, e quindi anche l’USB, questo diritto non sussiste, restando, dunque, solo la possibilità di costituire RSA nei limiti e con i criteri dell’art. 19.
Il Tribunale conclude chiarendo che essere riusciti a imporre la propria partecipazione alle trattative è sinonimo di rappresentatività, viceversa essere rappresentativi in base ad altro parametro, non da diritto a sedere al tavolo del negoziato.
Dunque, solo l’effettiva partecipazione alle trattative misura la forza di un sindacato e quindi, di riflesso, la sua rappresentatività.