Le vecchie sanzioni e le nuove regole applicate dal ministero del lavoro

Con la circolare prot. N. 14876 del 28 agosto 2014, il Ministero del lavoro ha fornite alcune utili precisazioni in merito alle sanzioni da applicare in materia di orario di lavoro e dei riposi.

La circolare è stata diramata a seguito della dichiarata incostituzionalità operata dalla Suprema Corte, la quale, con la sentenza n. 153 del 4 giugno 2014, relativamente all’art. 18 bis del decreto legislativo 66/03, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 213/2004, con il quale il legislatore ha provveduto a colmare il vuoto normativo del primo decreto, e stabilendo sanzioni sensibilmente più severe, nonostante la legge delega avesse richiesto “in ogni caso sanzioni identiche a quelle attualmente già comminiate dalle legge vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi”.
In estrema sintesi l’art. 18-bis avrebbe dovuto riproporre le medesime sanzioni,così come previste dagli art. 9 del R.d.l. 69/1923, relativo all’orario di lavoro, e dall’art. 27 della legge 370/1934 relativo ai riposi settimanali e s.m.i..
Le censure operate dalla Corte Costituzionale vertono principalmente sulle sanzioni ed i relativi provvedimenti adottati nel periodo di vigenza del predetto art. 18-bis, così come statuito dal decreto correttivo n. 213/2004 e cioè dal 1 settembre 2004 al 24 giugno 2008.

Si evidenzia, però, che nel frattempo l’art. 1, comma 1117 della legge 296/2006 (la finanziaria del 2007) ha stabilito che gli importi delle sanzioni amministrative fossero quintuplicati, e ciò in riferimento a violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza, tutela della sicurezza e salute nei posti di lavoro.
Pertanto, secondo la nota ministeriale, la DTL nel determinare la sanzione per le violazioni in questione, dovrà tenere conto del periodo temporale in cui si colloca l’impianto sanzionatorio previsto dalla normativa così come sopra elaborata.
Dunque, per le violazioni riguardanti ad esempio il superamento dell’orario giornaliero o settimanale di lavoro la sanzione sarà da 25 a 150 euro, solo ove commesse entro e non oltre il 31 dicembre 2006, mentre per la medesima sanzione commessa tra il 1 gennaio 2007 ed il 24 giugno 2008, la sanzione prevista sarà complessivamente pari a cinque volte quella precedentemente prescritta.
Dunque, tanto in virtù del fatto che le novità riguardano la violazioni complessivamente commesse fino al 24 giugno 2008, gli interventi della Corte e del ministero riguarderanno solo le situazioni giuridiche pregresse che siano ancora aperte o pendenti.