L’astensione dell’avvocato dalle udienze

La Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza n. 40187, annullando la condanna per bancarotta fraudolenta, ha espresso un importante principio, sui margini di discrezionalità del Giudice, in caso di astensione dalle udienze dell’Avvocato. Difatti in caso di sciopero dell’avvocatura, se l’avvocato aderisce all’astensione proclamata regolarmente, il Giudice ha un margine di discrezionalità molto ridotto.

Nella sentenza in esame la Corte ha annullato la sentenza posto al suo vaglio, poiché la condanna fu inflitta in seguito ad un procedimento che aveva visto l’audizione di un teste nel corso di una udienza in cui l’avvocato di fiducia non aveva partecipato a causa di un’astensione dalle udienze proclamata dall’Unione delle Camere penali.
In quella occasione il Tribunale aveva proseguito l’udienza nominando un sostituto, precisando altresì che il teste aveva dovuto affrontare un viaggio per rendere la dichiarazione e dunque appariva indifferibile l’assunzione della deposizione ad altra udienza.
La difesa in sede di ricorso, lamentava la violazione dell’art. 4 del codice di autoregolamentazione n. 83 del 2000.
Secondo tale regolamento l’audizione di un teste non rientra tra le situazioni che impediscono l’astensione a differenza, per esempio, dell’imminente prescrizione.
La sentenza in questione, dopo aver evidenziato che l’astensione deve essere qualificata con un vero e proprio diritto dal fondamento costituzionale, per l’Avvocato che la esercita, si sofferma sugli elementi che restano al giudice per bilanciare il diritto all’estensione con altri diritti costituzionalmente rilevanti. Difatti dall’ordinanza di rimessione sembrerebbe emergere che il codice di autoregolamentazione non avrebbe valore vincolante.

Tesi questa che le Sezioni Unite non sembrano condividere, contestandola, e mettendo, viceversa, in evidenza la circostanza secondo cui il Codice di autoregolamentazione, “contiene una normativa di valore secondario che ha efficacia obbligatoria per tutti i soggetti dell’ordinamento e, in primo luogo, quindi, nei confronti dei Giudice, il quale è tenuto a rispettarla ed applicarla”, sempre che l’astensione sia stata regolarmente proclamata e che il difensore abbia espresso la sua volontà di aderirvi conformemente a quanto il codice prescrive a riguardo.