Il vizio di motivazione nel ricorso per Cassazione

Le Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 19881, ha chiarito alcuni aspetti fondamentali circa il vizio di motivazione nel ricorso per Cassazione, il quale deve essere inteso come mera violazione di legge nei soli casi di omessa motivazione e/o motivazione apparente.
Altro vizio censurabile, viceversa, deve essere inteso quale omesso esame di un fatto storico, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo e che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso del giudizio.

Come è ben noto, le modifiche al codice di procedure civile, e nello specifico all’art. 360, punto 5, introdotte nel 2012, al fine di escludere i ricorsi incentrati sulla “insufficienza” o “contraddittorietà” della motivazione.
Difatti la modifica operata dal legislatore, riguarda la norma relativa al vizio di motivazione la quale è stata esclusa per dar spazio alla possibilità di denunciare l’omessa analisi di un fatto storico, eventualmente, decisivo per la risoluzione della controversia e che sia stato oggetto di discussione tra l parti.
Secondo il nuovo dettato legislativo, la violazione di legge può essere configurata solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, in base all’art. 132 n.4 del CPC, la nullità della sentenza per “mancanza di motivazione”. Pertanto risulta scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza e della contraddittorietà.

Il nuovo articolo 360 del CPC riguarda, viceversa, l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza impugnata o dagli atti processuali, che comunque abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che risulti essere decisivo per un esito diverso della controversia.
La Corte evidenzia che l’omesso esame delle risultanze istruttorie non integra il l’omesso esame di un fatto decisivo ove, però, il fatto storico motivo di censura sia stato preso in considerazione dal giudice, ancorché quest’ultimo non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie rilevabili a priori.
Dunque, nel ricorso per Cassazione, con riferimento al vizio di cui all’art. 360 CPC, si dovrà indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, come e quando tale fatto sia stato oggetto di discussione nonché la decisività del fatto.