Requisiti pensionistici per le donne lavoratrici
Con il decreto salva Italia, vale a dire il D.L. 201/2011, è stato innalzato il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione. Tuttavia, la riforma ha previsto che le donne lavoranti nel pubblico impiego e nate entro il 31 dicembre 1950, saranno collocate a riposo d’ufficio al compimento dei 65 anni di età a condizione che entro il 31 dicembre 2011 abbiano maturato il requisito contributivo.
Si evidenzia che dal 2013, anche a causa degli adeguamenti legati alla speranza di vita, il requisito ha subito un ulteriore incremento pari a tre mesi. Tuttavia la riforma ha previsto che per “le dipendenti” che alla data del 31 dicembre 2011 risultino già essere titolari di un diritto a pensione, tale incremento non trovi applicazione e che, dunque, dovranno essere collocate a riposo obbligatoriamente al compimento del 65 anno di età, ancorché, così come recita la circolare 2/2012 della Funzione Pubblica) non sia stata manifestata alcuna volontà di andare in pensione.
Precedentemente, le lavoratrici avevano accesso alla pensione con la cd quota 96 (60 anni di età e 35 anni contributivi) o con il solo requisito contributivo di 40 anni, o con l’età anagrafica (65 anni con almeno 20 anni di contributi) ed infine, se nate entro il 1951, se operanti nel settore privato e se nate entro il 1950, se operanti nel settore pubblico.
Lo scorso anno, il D.l. 101/2013 ha dato un’interpretazione autentica alla riforma Monti-Fornero, prevedendo che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, di norma 65 anni e previsto dai singoli settori di appartenenza, non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce, altresì, il limite invalicabile al raggiungimento del quale l’amministrazione deve fare cessare il rapporto di lavoro.
Ne deriva che anche le lavoratrici in possesso di un’ anzianità contributiva non elevata si vedranno collocare a riposo d’ufficio con una pensione di modesto importo senza neanche poter richiedere il trattenimento in servizio.