La competenza del licenziamento secondo il codice navale

Con la sentenza n. 17443/14, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione si sono espresse in merito alla competenza territoriale circa il giudizio relativo al licenziamento del comandante Schettino, operato dalla Costa Crociere.

La vicenda ebbe inizio, quando nel mese di luglio del 2012 il predetto vettore licenziava il comandante della famosa “Concordia“, avviando poco dopo un’azione preventiva, promossa secondo il rito sommario introdotto dalla Legge Fornero, volta ad anticipare la possibilità di impugnativa del provvedimento avanti il Tribunale di Genova.
I legali del Comandante, in primis, eccepivano l’impossibilità per un datore di lavoro di utilizzare tale procedura, nonché la violazione della competenza territoriale. Contestualmente impugnavano il licenziamento comminato al loro assistito.
Si esprimeva il Tribunale di Genova, dichiarando infondate le eccezioni sollevate dai legali dello Schettino, aggiungendo che non si può negare al datore di lavoro la facoltà di utilizzare il rito sommario. Contestualmente, il Tribunale di Torre Annunziata, preso atto della litispendenza e della circostanza di essere stato adito per ultimo, disponeva la cancellazione della causa dal ruolo.
Restava, dunque, incardinato solo ed esclusivamente il procedimento instaurato innanzi al Tribunale di Genova e lo Schettino proponeva quindi ricorso innanzi alla Suprema Corte, chiedendo l’accertamento della competenza del Tribunale di Torre Annunziata. La Corte, ormai investita della questione, chiedeva l’intervento delle Sezioni Unite, anche in considerazione della rilevanza e della incertezza della questione trattata.

Si esprimevano, allora le Sezioni Unite, dichiarando legittima la decisione di cancellare la causa dal ruolo, operata dal Tribunale di Torre Annunziata, poiché il predetto Tribunale giammai avrebbe potuto decidere essendo pendente un procedimento innanzi ad altro Tribunale, nella specie quello di Genova. Si evidenzia, inoltre, che secondo le S.U. risulta corretta la scelta del Tribunale di Genova quale foro competente a trattare la controversia, poiché, secondo il codice di diritto navale, tra i fori alternativi rientra anche quello della circoscrizione in cui è iscritta la nave.
Ad ogni modo, le S.U. non si sono espresse in merito alla questione della possibilità per il datore di lavoro di utilizzare il rito Fornero anche per le azioni promosse in via preventiva dal datore di lavoro. 

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