I tagli operati ai distacchi sindacali
Sarà ridotta l’entità complessiva dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali attribuiti al personale delle pubbliche amministrazioni. Queste le nuove disposizioni in merito ai distacchi sindacali, contenuta nell’art. 7 del decreto legge del 24 giugno 2014 n.90.
Con la nozione di distacco sindacale si intende quel diritto riconosciuto al dipendente pubblico, di svolgere a tempo pieno o parziale, attività sindacale con la conseguente sospensione dell’attività lavorativa, mantenendone comunque le prerogative quali la retribuzione.
La riforma prevede una sola regola: le prerogative spettanti a tali soggetti saranno ridotte del 50 %, anche se tuttavia sono prescritte talune eccezioni, come ad esempio per le forze di polizia ed i vigili del fuoco.
Ad ogni buon conto, così come chiarito dal ministero delle Funzione Pubblica, la decurtazione del 50 % non trova applicazione ove l’associazione sindacale sia titolare di un solo distacco sindacale.
Dopo la riduzione del 50 %, il contingente complessivo dei distacchi potrà essere nuovamente ripartito tra le associazioni sindacali, mediante contratto collettivo.
Vengono ridotti anche i distacchi che sono fruiti facendo ricorso al cumulo delle ore di permesso retribuito. Difatti, così come chiarito nella summenzionata circolare, per tale diritto si applicano gli stessi principi espressi per i distacchi sindacali.
Sempre la medesima circolare chiarisce che il dipendente che al termine del distacco riprende servizio, può essere trasferito in altra sede, vantando un diritto di precedenza rispetto ad eventuali altri richiedenti.
Ad ogni modo il dipendente che riprende il servizio, recupera la posizione di provenienza nonché l’aggiunta dell’anzianità maturata.
Si evidenzia, inoltre, che la riduzione del 50 % non si applica alle aspettative sindacali non retribuite, ai permessi per la partecipazione alle riunioni sindacali su convocazione dell’amministrazione per il solo personale della carriera diplomatica, e della carriera prefettizia, poiché per essi non è previsto alcun contingente.
Infine la medesima circolare precisa che il dipendente non può essere discriminato per l’attività sindacale svolta, ne tanto meno potrà essere adibito a mansioni che possano far sorgere conflitti di interesse con la stessa.