Somministrazione di manodopera: la circolare del Ministero

Con la circolare n. 18/14, il Ministero chiarisce alcuni aspetti relativi alle novità contenute nel cd decreto Poletti relativamente alla somministrazione di manodopera.
In primis, la circolare evidenzia come sia venuta meno la necessità di indicare le esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che legittimano il ricorso al contratto, nonostante il fatto che ai fini della trasparenza sarebbe opportuno continuare ad indicare questa causale.

Il tetto massimo, stabilito nella misura del 20% rispetto ai rapporti a tempo determinato, introdotta con la riforma per il contratto a tempo determinato, non si applica agli utilizzatori somministrati, anche in considerazione del fatto che la riforma ha mantenuto intatta la delega conferita ai contratti collettivi dal D.Lgs 276/03. Dunque, il limite del 20 %, poc’anzi richiamato, sarà certo per i contratti a tempo determinato, mentre per la somministrazione il tetto quantitativo sarà determinato, eventualmente, dal CCNL di riferimento.
Il superamento della soglia legale per il tempo determinato comporta l’applicazione della nuova sanzione introdotta dalla legge 78/14, equivalente al 50 % della retribuzione pagata al lavoratore utilizzato in violazione del limite. Viceversa, nel caso in cui il CCNL disponga un limite quantitativo alle somministrazioni, e tale limite sia superato, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dalla legge Biagi, da € 250,00 ad € 1.250,00.
Il Ministero ha ulteriormente precisato che il predetto tetto del 20 % non si applica alle agenzie per il lavoro, le quali possono assumere lavoratori a termine senza tetti numerici, così come disposta prima della riforma stessa.

La circolare ricorda, infatti, che la legge Biagi assoggetta il rapporto instaurato tra agenzia e lavoratore alle norme ordinarie del contratto a termine, ma solo in quanto compatibili, escludendo, dunque, dal novero dei soggetti a cui applicare il tetto le predette agenzie, anche in considerazione del fatto che l’attività ordinaria di tali soggetti è quella di soddisfare le richieste del mondo imprenditoriale, svariate rispetto alle competenze e limitate per quanto riguarda la durata.
Ultima considerazione in merito alla circolare in questione riguarda la mancata prese di posizione circa la possibilità di rinnovare il contratto al raggiungimento dei 36 mesi.

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