Apprendistato: D.L. 34/2014
Con il D.l. 34/2012 il legislatore ha introdotto importanti novità in merito all’apprendistato professionalizzante, ed in particolar modo ha voluto dare slancio alle altre due figure di apprendistato previste dal testo unico: quello con alternanza scuola lavoro, e quello di alta formazione e ricerca.
Novità importanti sono state introdotte per quanto riguarda il calcolo della retribuzione dell’apprendista. L’art. 3, comma 2 Ter, del testo unico, così come riformato dal decreto legge in questione, stabilisce che al lavoratore sia riconosciuto un trattamento economico che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente svolte, nonché dell’incidenza dell’aspetto formativo.
Il predetto Decreto Legge, ha introdotto un’ulteriore importante novità: i contratti collettivi stipulati dalle associazioni più rappresentative possono prevedere un utilizzo a tempo determinato del contratto, solo ove l’attività coinvolta ha carattere stagionale. Per poter esser applicata, però, tale disposizione necessita di un presupposto essenziale, ossia che la Regione o la Provincia autonoma abbia definito un sistema di alternanza scuola lavoro, confermando l’idea che l’alternanza debba trovare maggiore diffusione nell’apprendistato.
Infine per quel che riguarda gli studenti iscritti agli ultimi due anni delle scuole superiori, la riforma è intervenuta, ispirandosi a modelli adottati già da alcuni paesi europei. Difatti è stata prevista la possibilità per questi ultimi di aderire al cd esperimento triennale attraverso cui, nel triennio 2014/2016, viene data la possibilità agli studenti, dell’ultimo biennio, di conseguire il diploma finale alternando la formazione presso l’istituto scolastico con la formazione in azienda. Nel caso di cui sopra la forma di apprendistato da utilizzare è quella di alta formazione e ricerca, a norma dell’art. 5 del testo Unico (D.Lgs. 167/11), per il quale l’apprendista deve aver già compiuto gli anni 18 (17 se ha una qualifica professionale).
Per permettere l’accesso agli studenti del quarto e quinto anno che non abbiano già raggiunto la soglia degli anni prescritta, la legge 78/14 ha inserito nella legge 1285/13 relativa alla istruzione e formazione per il lavoro, una deroga ai limiti minimi di età per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori.