L’eventuale illegittimità della legge Fornero
Con la Sentenza n. 229/2014 la Corte Costituzionale si è espressa circa la legittimità costituzionale relativa all’articolo 32 della L. 183/2010.
L’indennizzo compreso tra le 2,5 e le 12 mensilità, così come stabilito dalla cd Legge Fornero, è volto a riparare il danno subito dal lavoratore conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro. Con tale indennizzo, dunque, al lavoratore verrà risarcito il danno relativo al periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto e la decisione del Giudice, ove questa sia volta alla riassunzione del lavoratore.
Il dubbio di costituzionalità, sollevato dal Tribunale di Velletri verte sulla contestazione del limite del risarcimento a norma degli articoli 11 e 117 della Costituzione.
La norma in questione, difatti, potrebbe entrare in contrasto con la direttiva 1999/70/Ce, relativa al divieto trattamento economico peggiore stabilito nell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
Attraverso una ricostruzione della volontà espressa dal legislatore comunitario della norma in questione, la Corte ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata.
Difatti, secondo la Corte “l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, di cui alla direttiva 1999/70/Ce, enuncia i principi generali e i requisiti minimi relativi al lavoro a tempo determinato, stabilendo, in particolare due obbiettivi, quello di garantire la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni, e quello di prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato. L’accordo lascia agli Stati membri l’individuazione delle modalità dettagliate i applicazione di detti principi e prescrizioni, al fine di tener conto delle specifiche realtà nazionali”.
La Corte ha così voluto precisare che il divieto di trattamento in pejus stabilità dall’accordo fornisce comunque la possibilità agli Stati di adottare norme ritenute “peggiori”, solo ove il legislatore nazionale persegue obbiettivi diversi dall’accordo quadro.
A ben guardare la finalità della L. 183/10 e poi la 92/12 è quello di eliminare i risarcimenti ingiustificatamente indifferenziati in misura eccessiva. La scelta dunque è volta a “ricercare certezza nei rapporti giuridici tra tutte le parti coinvolte nei processi produttivi anche al fine di superaro le inevitabili divergenze applicative cui aveva dato luogo il sistema previgente”, risultando dunque svincolato dall’accordo e non soggetto al divieto da questo imposto.