L’art. 4 del Decreto Pa (Decreto legge 90/14, come convertito dalla legge 114/14, riforma il pubblico impiego riscrivendo le regole della mobilità obbligatoria e volontaria del personale.
La nuova mobilità dei dipendenti pubblici si realizza mediante la riformulazione dei commi 1 e 2 dell’art. 30 del T.U.P.I. (Testo Unico sul Pubblico Impiego), rendendo più semplice i percorsi di trasferimento, sia volontario, sia obbligatorio.

Secondo quanto disposto dal nuovo quadro normativo, le pubbliche amministrazioni, possono ricoprire posti vacanti mediante un passaggio diretto dei dipendenti, sempre che questi ultimi abbiano una qualifica corrispondente a quella necessaria e siano già dipendenti della P.A..
Altra condizione necessaria è che il dipendente abbia inoltrato una domanda di trasferimento e che l’amministrazione di appartenenza abbia dato il proprio assenso all’operazione.
Le amministrazioni, inoltre sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale, un bando indicante i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto, nonché i requisiti che deve possedere il personale interessato al passaggio.
Per agevolare le procedure di mobilità, il Dipartimento della funzione pubblica deve istituire un portale finalizzato all’incontro tra la domanda e l’offerta di mobilità.

Altra forma di mobilità prevista dalla riforma, riguarda la c.d. mobilità obbligatoria, che prescinde, quindi, dalla volontà del dipendente.
I dipendente pubblici possono essere trasferiti all’interno della stessa amministrazioni o, previo accordo tra gli enti interessati, in altra amministrazione, solo ove la sede iniziale e la sede finale del trasferimento si trovino sullo stesso territorio. Ad ogni modo, le due sedi non devono trovarsi ad una distanza non superiore a 50 chilometri. Il dipendente non potrà opporsi a tale trasferimento, salvo alcune eccezioni concesse ai fruitori di congedi parentali ed a coloro che usufruiscono dei permessi ex L. 104.

Si evidenzia, inoltre, che secondo la nuova normativa, non si applica il terzo comma dell’articolo 2013 del c.c., secondo cui il trasferimento deve essere giustificato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
La legge, infine, dichiara nulli gli accordi, gli atti, o le clausole dei CCNL contrapposti con le disposizioni appena descritte.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *